Obbligo di concludere il procedimento di delimitazione demaniale (TAR Toscana n. 634 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza con cui il privato solleciti la delimitazione di un bene demaniale quando la sola intestazione catastale non è sufficiente a dare certezza sull’assetto proprietario e sussistono elementi concreti di incertezza sul confine tra demanio idrico e demanio marittimo. Tale obbligo di provvedere non richiede una norma che lo preveda espressamente: sussiste ogni volta che, in relazione al dovere di correttezza e buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’amministrazione, ex art. 97 Cost. e art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. Avviato il procedimento, lo stesso deve sempre essere concluso; il rimedio avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è quindi esperibile accertata l’illegittimità dell’inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un ristorante a servizio del quale è posta una pedana in legno, realizzata in forza di un’autorizzazione risalente al 1995 e rinnovabile. La pedana insiste in minima parte su una particella catastale e in larga misura sulla particella n. 481 del foglio 13, catastalmente intestata al demanio pubblico dello Stato – ramo mercantile.
La ricorrente ha presentato istanza di delimitazione di tale particella, sostenendo che essa insiste sulla parte terminale di un fosso classificato come acqua pubblica nel reticolo idrografico regionale e che, pertanto, dovrebbe essere ricondotta al demanio idrico regionale. Incertezza sull’assetto proprietario, due sequestri preventivi subiti e pendenza dell’istanza di rinnovo della concessione hanno indotto la società a ricorrere avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità. Le amministrazioni resistenti sono soggetti contraddittori del procedimento, come dimostra lo scambio di note del luglio e agosto 2025 volto a fissare un incontro. Sussiste l’obbligo di determinarsi e l’interesse diretto della società a rimuovere l’incertezza sulla titolarità della particella, propedeutica alla successiva determinazione sulla concessione demaniale.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’azione avverso il silenzio è esperibile solo quando l’amministrazione abbia un obbligo di provvedere, e non per sollecitare una mera facoltà. Tuttavia, una volta avviato il procedimento, questo deve sempre essere concluso ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’obbligo di provvedere sussiste anche in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, sorgendo per il privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni pubbliche.
Nel caso concreto il Collegio ravvisa una situazione di incertezza sul confine tra demanio idrico e marittimo. La formale intestazione catastale al demanio marittimo è insufficiente a dare certezza sull’assetto proprietario: la particella è stata oggetto di concessione da parte delle autorità del demanio idrico sin dal 1995, la Regione ha riconosciuto che il fosso interrato risulta acqua pubblica, e il Comune ha chiesto la variazione dell’intestazione catastale. Tali elementi contrastanti rendono necessaria la definizione dei confini demaniali.
La ricorrente è titolare di un interesse qualificato e differenziato, avendo subito sequestri preventivi ed essendo pendente l’istanza di rinnovo della concessione. Avviato il procedimento con le note dell’estate 2025, lo stesso non risulta concluso nei termini. È dunque illegittimo il silenzio serbato e il Collegio ordina alle amministrazioni di pronunciarsi, per i profili di propria competenza, entro 150 giorni, soprassedendo alla nomina del commissario ad acta.
Nota della Redazione
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