Diniego permesso di soggiorno stagionale: necessaria valutazione concreta ex art. 5, comma 5, T.U.I. (TAR Marche n. 943 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta non costituisce circostanza automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, verificando se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo sia imputabile a circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore e se il diniego risulti proporzionato rispetto alla situazione concreta, anche avuto riguardo all’effettivo percorso di inserimento lavorativo medio tempore intrapreso con altro datore di lavoro.
Il Fatto
Una cittadina senegalese faceva ingresso regolare in Italia con visto per lavoro stagionale, a seguito di nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998 per un’attività presso una determinata azienda agricola. All’arrivo, la stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato non avveniva per cause asseritamente non imputabili alla lavoratrice, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
La ricorrente presentava quindi istanza di permesso di soggiorno, avendo nel frattempo trovato un nuovo datore di lavoro. La Questura rigettava l’istanza, ritenendo la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario circostanza ostativa. Avverso il diniego, la lavoratrice proponeva ricorso, deducendo la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha ritenuto il ricorso fondato. Il provvedimento impugnato si fondava, infatti, su un’applicazione meramente formale della disciplina, in contrasto con l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Collegio ha evidenziato come fosse pacifico il regolare ingresso della ricorrente sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e come la mancata stipula del contratto non fosse dipesa da sua inerzia o volontà, essendo la circostanza riconducibile a vicende estranee alla sua sfera di controllo, comprovate dalla denuncia-querela presentata.
La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui la revoca del nulla osta o il diniego del titolo di soggiorno non possono fondarsi su automatismi derivanti dal venir meno del rapporto lavorativo originariamente indicato, richiamando il Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2550/2025 e la giurisprudenza di merito (TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025).
Nel caso di specie, la ricorrente non aveva avanzato una richiesta meramente esplorativa di attesa occupazione, ma aveva richiesto il rilascio di un permesso per lavoro stagionale con un nuovo datore, attivando un percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa. L’Amministrazione aveva omesso ogni valutazione in concreto su tali elementi, limitandosi a ritenere in astratto impeditiva la mancata stipula, risolvendosi in un automatismo procedimentale.
Il Collegio ha concluso che, qualora il cittadino straniero dimostri la buona fede e abbia conseguito medio tempore una nuova occasione lavorativa, la sua posizione merita tutela. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato per violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e motivazione, ai fini del riesame della posizione della ricorrente. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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