Difetto di giurisdizione sulle perizie di variante nella fase esecutiva della concessione (TAR Toscana n. 533 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase esecutiva del rapporto concessorio, successiva all’affidamento, la posizione del concedente e quella del concessionario assumono natura paritetica. Le controversie relative all’approvazione delle perizie di variante, quando il petitum sostanziale ha contenuto esclusivamente patrimoniale e non implica l’esercizio di poteri autoritativi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva amministrativa non opera quando la materia del contendere si esaurisce nell’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento di obbligazioni contrattuali, restando la verifica dell’inerenza della variante vincolata alle previsioni convenzionali.

Il Fatto

La società concessionaria gestisce una vasta rete autostradale in forza di convenzione unica stipulata in data 12 ottobre 2007 e approvata ex art. 8-duodecies, comma 2, l. 6 giugno 2008, n. 101. Nel corso dell’esecuzione dei lavori di ampliamento alla terza corsia, a fronte di eventi imprevisti, la società presentava due proposte di perizia di variante, con rideterminazione dell’importo complessivo dell’opera.

All’esito dell’istruttoria, il Ministero approvava le varianti con il provvedimento impugnato, senza però riconoscere alcuni costi e lavorazioni. La società impugnava l’atto lamentando il mancato recepimento della disciplina sopravvenuta, l’erronea quantificazione del quadro economico e il difetto di motivazione. Seguiva un ricorso per l’accesso agli atti, definito con declaratoria di cessata materia del contendere, e motivi aggiunti avverso le relazioni istruttorie. Nell’imminenza dell’udienza la ricorrente depositava precedenti diretti a sostenere la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20088 del 2024 e la decisione dello stesso TAR n. 1934/2025, il Collegio rileva che, esaurita la fase pubblicistica dell’affidamento, il rapporto tra concedente e concessionario diviene paritetico, salvo che l’amministrazione eserciti poteri autoritativi di annullamento d’ufficio o altri poteri previsti dalla legge.

La giurisprudenza di legittimità richiamata (Sezioni Unite n. 18267 del 2019, n. 23418 del 2020, n. 5594 del 2020) afferma che le controversie della fase esecutiva spettano al giudice ordinario. Con specifico riguardo alle perizie di variante, la Corte di Cassazione ha chiarito che, dopo la firma della convenzione, il rapporto diventa paritetico e l’approvazione delle perizie non assume configurazione pubblicistica, essendo inerente a un rapporto paritetico tra le parti.

Il Collegio richiama altresì il Cons. Stato, sez. V, n. 6583 del 2025, riferito proprio alla concessionaria autostradale, e la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 10145 del 2024; TAR Emilia Romagna n. 787 del 2020) che, in fattispecie analoghe, hanno concluso per la giurisdizione ordinaria, qualificando la pretesa come diritto soggettivo nell’ambito del rapporto contrattuale.

Nel caso concreto, la questione attiene alla fase esecutiva e involge profili di natura patrimoniale. La verifica del concedente sull’inerenza della variante ai limiti delle previsioni negoziali non implica esercizio di potere autoritativo, risultando vincolata alle previsioni convenzionali. Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. per l’intera materia contenziosa, restando salvi, ex art. 11, comma 2, cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate, anche con riferimento al ricorso per l’accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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