Obblighi TUSP delle amministrazioni socie anche di società quotate (TAR Veneto n. 106 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui le disposizioni del Testo unico si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto, ha come esclusivi destinatari le società e non le pubbliche amministrazioni socie. Ne deriva che l’art. 5, l’art. 7 e l’art. 8 del T.U.S.P. vincolano il Comune socio anche quando la partecipazione, diretta o indiretta, sia acquisita per il tramite di una società quotata. L’acquisto indiretto di una partecipazione societaria da parte di una controllata di società in house impone agli enti locali soci la delibera analiticamente motivata e la trasmissione all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti. L’art. 21-bis della legge n. 287/1990 legittima l’Autorità a esperire anche l’azione avverso il silenzio a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, senza che l’inefficacia del contratto ex art. 8, comma 2, del T.U.S.P. limiti tale potere.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da numerosi Comuni e operante in house providing nel servizio idrico integrato e nella gestione dei rifiuti, è emittente di strumenti finanziari quotati e assume quindi la qualifica di società quotata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p), del T.U.S.P. Una sua controllata ha acquisito l’intero capitale sociale di un’ulteriore società, internalizzando l’attività di relining.
L’A.G.C.M., ritenuta l’operazione soggetta agli obblighi deliberativi e di motivazione analitica, ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, invitando i Comuni soci ad adeguarsi. A fronte del rifiuto espresso o tacito, l’Autorità ha proposto ricorso avverso l’inerzia del singolo ente, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità. L’art. 21-bis della legge n. 287/1990 attribuisce all’Autorità una legittimazione straordinaria che non si esaurisce nell’azione di annullamento, ma si estende a tutte le azioni del processo amministrativo, compresa quella avverso il silenzio. Il parere motivato costituisce un atto di diffida e il bene giuridico protetto resta unitario: la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.
Il Tribunale richiama la Corte costituzionale n. 20 del 2013 e Cons. Stato n. 1760/2023 per escludere che si tratti di un controllo generalizzato di legittimità. L’inerzia nell’adozione degli atti deliberativi prodromici all’acquisizione di partecipazioni è comportamento omissivo lesivo del medesimo interesse pubblico, azionabile dall’Autorità.
Superata l’eccezione di carenza di interesse, il Collegio esclude che l’inefficacia del contratto ex art. 8, comma 2, del T.U.S.P. privi di utilità l’atto deliberativo tardivo: la norma disciplina gli effetti del contratto e non limita il potere di azione dell’Autorità. La delibera consiliare è atto amministrativo prodromico all’atto negoziale, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 13/2014.
Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Seguendo il criterio letterale indicato dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e ribadito da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2025, il Collegio rileva che la clausola menziona le sole società quotate e non le amministrazioni socie. La deroga, in quanto tale, è di stretta interpretazione. Conferma la lettura la legge delega n. 124/2015, che ha differenziato la disciplina per tipo societario senza introdurre alcuna esenzione per gli adempimenti degli enti.
Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., il Comune che acquisisca una partecipazione, anche indiretta, deve adottare la delibera analiticamente motivata ex art. 5 e trasmetterla all’Autorità e alla Corte dei conti. L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto è compiuto da una società in house, che resta soggetta al controllo analogo dei Comuni soci.
Il ricorso è accolto: dichiarata l’illegittimità dell’inerzia, annullata la nota di riscontro negativo ove adottata, il Comune è condannato a conformarsi al parere motivato entro sessanta giorni, con trasmissione all’A.G.C.M. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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