Delimitazione del centro abitato e distanze tra accessi stradali (TAR Toscana n. 532 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione della Giunta comunale che delimita il centro abitato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 285/1992 ha valore costitutivo e determina l’applicazione delle norme che collegano effetti all’inclusione delle aree nel centro abitato. La delimitazione approvata prima dell’entrata in vigore delle modifiche recate dal d.P.R. n. 610/1996 all’art. 5, settimo comma, del d.P.R. n. 495/1992 resta valida ed efficace, in applicazione del principio tempus regit actum, non essendo prevista alcuna efficacia retroattiva né alcun onere di rinnovazione. Il verbale di constatazione dei limiti del centro abitato previsto dalla circolare ministeriale non è obbligatorio e non condiziona l’operatività della delibera comunale. L’ente proprietario della strada deve applicare i parametri sulle distanze previsti per le strade urbane, e non quelli più ampi delle strade extraurbane.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un lotto edificabile situato lungo una strada statale, classificato dal vigente strumento urbanistico come area di intervento. Dopo aver presentato al Comune richiesta di permesso di costruire e aver stipulato la relativa convenzione attuativa, emergeva la necessità di ottenere il nulla-osta per l’apertura di un accesso sulla strada statale.
La società concessionaria respingeva l’istanza con provvedimento del 18 luglio 2024, rilevando la non conformità alle distanze rispetto agli accessi preesistenti, in applicazione dell’art. 22 del Codice della strada e dell’art. 45, comma 3, del regolamento di esecuzione. Il diniego escludeva l’applicabilità della disciplina del centro abitato, sul rilievo che il verbale di constatazione dei limiti non era stato redatto. Il ricorrente impugnava l’atto, chiedendo anche il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel rilascio del titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione applicando il criterio della ragione più liquida, assorbente rispetto agli altri motivi. Il thema decidendum è se l’area ricada all’interno del centro abitato delimitato dalla deliberazione della Giunta comunale del 2 marzo 1996 e se, di conseguenza, il diniego debba fondarsi sui parametri delle strade urbane anziché su quelli delle strade extraurbane.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 3, comma 1, n. 8), del Codice della strada, che definisce il centro abitato come insieme di edifici delimitato dai segnali di inizio e fine, e dall’art. 4, che attribuisce alla Giunta comunale il potere di delimitazione con deliberazione soggetta a pubblicazione e corredata da cartografia. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto a tale deliberazione valore costitutivo e determinante.
Il Collegio esamina poi l’art. 5, settimo comma, del d.P.R. n. 495/1992, introdotto dal d.P.R. n. 610/1996, che impone l’invio della deliberazione all’ente proprietario della strada prima della pubblicazione. La deliberazione comunale del 1996 è anteriore a tale modifica e non ha dato applicazione al nuovo procedimento. In applicazione del principio tempus regit actum, essa è valida ed efficace, avendo rispettato le previsioni in vigore al momento dell’emanazione. Il d.P.R. n. 610/1996 non prevede alcuna efficacia retroattiva né oneri di rinnovazione.
Nessun ostacolo deriva dal mancato intervento del verbale di constatazione dei limiti previsto dalla circolare ministeriale: si tratta di adempimento non obbligatorio, che non condiziona la validità della delibera. Né rilevano le mutazioni organizzative nella proprietà della strada, che comportano solo la successione dell’ente gestore nei rapporti giuridici. Il Collegio rileva infine la confusione amministrativa tra ente proprietario e Comune, ma nega che essa possa inficiare l’efficacia della delimitazione esistente.
L’azione di annullamento è accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. L’azione risarcitoria è invece inaccoglibile, per difetto di quantificazione e di dimostrazione del pregiudizio. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.