Destituzione del professore medico per fatti pregressi accertati in sede penale (TAR Toscana n. 478 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare nei confronti dei professori universitari il termine di centottanta giorni fissato dall’art. 10, comma 5, legge n. 240/2010 è sospeso, oltre che per la ricostituzione del Collegio di disciplina, per non più di due volte e sino a sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. La sentenza di proscioglimento per prescrizione non priva le risultanze del processo penale della loro valenza oggettiva sul piano disciplinare. I fatti commessi nell’attività assistenziale, per l’inscindibilità con le funzioni di insegnamento e ricerca, possono fondare la destituzione del docente medico. Il provvedimento di allontanamento adottato dal direttore generale dell’azienda ospedaliera non ha natura disciplinare e non integra bis in idem.

Il Fatto

Il ricorrente, professore associato presso un’Università toscana e dirigente medico di primo livello presso l’azienda ospedaliero-universitaria, era stato indagato per peculato in relazione a somme riscosse dai pazienti nell’ambito dell’attività libero-professionale, tra il 2001 e il 2003. Sospeso obbligatoriamente dal servizio dopo una condanna in primo grado, era stato poi riammesso e infine dimesso per dimissioni volontarie.

In sede penale la sentenza di appello era stata cassata con rinvio e, nel giudizio di rinvio, il fatto era stato riqualificato come abuso d’ufficio, con dichiarazione di estinzione per prescrizione. Il TAR, con precedente sentenza, aveva riconosciuto il diritto alla restitutio in integrum per il periodo di sospensione, subordinandolo però all’esito di un eventuale procedimento disciplinare. Esperito il procedimento, con parere conforme del Collegio di disciplina e delibera del Consiglio di amministrazione, l’Università ha irrogato la destituzione senza perdita del diritto a pensione. Il ricorrente impugna il provvedimento e chiede il trattamento retributivo non corrisposto, pari a oltre duecentomila euro.

La Motivazione della Corte

Il TAR rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’asserita estinzione del procedimento per superamento del termine, il Collegio osserva che le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 sono inconferenti, perché l’art. 3, comma 2, esclude i docenti universitari dalla contrattualizzazione. Trova applicazione l’art. 10, comma 5, legge n. 240/2010, che consente due sospensioni del termine, per un massimo di sessanta giorni ciascuna. Nel caso concreto le sospensioni maturate rendono tempestiva la delibera sanzionatoria.

Sul secondo motivo, il Collegio ritiene le contestazioni specifiche: la comunicazione di avvio e il parere del Collegio descrivono in modo dettagliato le condotte, e il diritto di difesa si è esplicato pienamente. È legittimo che l’Università abbia ripreso i fatti del processo penale, di cui è rimasta intatta la valenza oggettiva sul piano disciplinare nonostante la prescrizione, secondo il principio di Cons. Stato n. 1426 del 2023.

Sul terzo motivo, il TAR sottolinea l’inscindibilità tra funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, richiamando l’art. 2, comma 2, lett. c), legge n. 240/2010. La condotta tenuta nel biennio 2001-2003 ha inciso sul rapporto di fiducia con l’Università, compromettendone immagine e prestigio e la credibilità del docente davanti agli allievi. Non rileva che i fatti siano anteriori all’assunzione.

Sulla proporzionalità, il Collegio ricorda che la scelta della sanzione è discrezionale e sindacabile solo se manifestamente sproporzionata (Cons. Stato n. 2378/2019). La destituzione è legittima quando sussiste connessione logico-giuridica tra responsabilità accertate, motivazione e sanzione (Cons. Stato n. 449 del 2002). Né la prescrizione né la tenuità del danno economico attenuano il disvalore delle condotte, seguendo il processo penale e quello disciplinare logiche diverse.

Sul quinto motivo, il TAR richiama l’art. 5, comma 14, d.lgs. n. 517/1999, che attribuisce al direttore generale il potere di allontanamento dall’attività assistenziale, ferme restando le sanzioni disciplinari dell’Università. La Cassazione ha escluso il carattere disciplinare di tale provvedimento, non strumentale al potere del Rettore (Cass. n. 30752 del 2024; Cass. n. 15684 del 2024). Il sesto motivo cade di conseguenza, poiché la restitutio in integrum presupponeva il mancato esperimento del procedimento disciplinare. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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