Irricevibile l’istanza telematica errata: obbligo di soccorso e trasmissione all’ufficio competente (TAR Toscana n. 475 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato, presentata con modalità diverse da quella telematica prescritta, non può essere dichiarata irricevibile quando l’uso del canale ordinario sia dipeso da un impedimento tecnico del portale. L’Amministrazione deve considerare la domanda e, ove ritenga di non essere competente, trasmetterla all’ufficio competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, non respingerla. Il decorso del tempo imputabile all’incompletezza dell’attività amministrativa non può essere opposto all’istante per contestare la tempestività della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera giunta in Italia per motivi di studio, ha interrotto il percorso formativo e ha reperito un’occupazione a tempo indeterminato presso un centro associativo del terzo settore. In data 30.11.2023 ha presentato, tramite kit postale, istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato. La trasmissione cartacea è dipesa dall’impossibilità del portale ministeriale di riconoscere il codice Ateco dell’ente datore di lavoro.
La Questura di Grosseto ha dichiarato irricevibile l’istanza con decreto del 13 giugno 2025, rilevando il difetto del canale telematico, la mancanza di certificazione sulla richiesta di conversione allo Sportello Unico Immigrazione e la scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio. La ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Toscana, deducendo l’obbligo di soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla circostanza di fatto non contestata: la procedura telematica non riconosceva il codice Ateco del datore di lavoro. La Questura non ha replicato su questo punto. Il Tribunale ne trae la conseguenza che la domanda è stata inoltrata per via cartacea perché era l’unico modo per inviarla, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto trovare il modo di prenderla in considerazione.
Non regge, per il Tribunale, la tesi difensiva secondo cui la Questura, estranea alla competenza sull’istanza, non poteva che dichiararla irricevibile. Se davvero incompetente, l’ufficio avrebbe dovuto trasmettere la domanda alla Prefettura, perché questa valutasse la posizione complessiva dell’istante nella sede procedimentale propria.
Il Collegio confuta anche l’argomento fondato sulla scadenza del titolo di soggiorno. Il permesso per motivi di studio era scaduto il 18 maggio 2023, ma l’istanza è del 30 novembre 2023. È stata invece l’Amministrazione a concludere il procedimento il 13 giugno 2025, a quasi due anni di distanza. Il ritardo procedimentale non può quindi essere ribaltato sull’istante come ragione di inammissibilità.
Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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