Revisione pianta organica farmacie: discrezionalità comunale e criteri ulteriori al dato demografico (TAR Toscana n. 469 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della pianta organica delle farmacie, successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, costituisce atto di esclusiva competenza del Comune e segnatamente della Giunta, cui spetta una valutazione ampiamente discrezionale. L’art. 2 della legge n. 475/1968, nel perseguire l’equa distribuzione sul territorio e la maggiore accessibilità del servizio, non circoscrive l’intervento pianificatorio alla sola variabile demografica: il Comune può valorizzare anche profili di sicurezza idraulica, accessibilità viaria, disponibilità di parcheggi e idoneità logistica delle sedi. Trattandosi di atto generale di pianificazione, la motivazione può essere sintetica e l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le osservazioni dei privati né i pareri non vincolanti dell’Ordine dei farmacisti. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta illogicità e all’inesatta acquisizione dei fatti presupposti.
Il Fatto
Con deliberazione n. 93 del 18.07.2024 la Giunta comunale di un Comune toscano ha proceduto alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie, ridefinendo le sedi n. 3 e n. 4. L’atto ha incluso nel perimetro della sede n. 4, riferibile a una farmacia comunale, alcune vie in precedenza ricadenti nell’ambito della sede n. 3, gestita da una società ricorrente. A fondamento della scelta l’Amministrazione ha posto l’evento alluvionale del 2 novembre 2023, che aveva determinato la chiusura della farmacia comunale per alcuni giorni, e la ritenuta maggiore sicurezza idraulica e accessibilità logistica della nuova area di lottizzazione.
La società titolare della sede n. 3 ha impugnato la delibera davanti al TAR Toscana, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento del presupposto, carenza di istruttoria e sviamento, nonché violazione dell’art. 2 della legge n. 475/1968 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse in ragione degli esiti nel merito. Il primo motivo è stato giudicato infondato. La disciplina delle sedi farmaceutiche trova il proprio fondamento nella legge n. 475/1968, che fissa il parametro demografico e la distanza minima di 200 metri, e nell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, che ha confermato il Comune quale ente titolare della pianificazione, chiamato a bilanciare densità abitativa, viabilità, accessibilità e sicurezza dei luoghi.
Secondo il Tribunale, il Comune gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione di opportunità a quella amministrativa. La natura pianificatoria dell’atto comporta inoltre un onere motivazionale attenuato: ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990, non incombe sull’Amministrazione l’obbligo di motivare sulle osservazioni spontanee dei privati.
Nel merito, la delibera ha valorizzato il rischio idraulico della sede attuale, attestato da un rapporto del Consorzio di Bonifica e da una perizia che documenta l’invasione d’acqua dei locali, nonché la maggiore affidabilità dell’area alternativa, classificata a pericolosità moderata rispetto a quella attuale. Rilevano altresì il rispetto della distanza minima, attestata in misura superiore a 400 metri, il nulla osta dell’Azienda USL e il parere non favorevole dell’Ordine dei farmacisti, correttamente qualificato come non vincolante.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. L’art. 2, comma 1, della legge n. 475/1968 non consente di circoscrivere la revisione alla sola variabile demografica, poiché impone una valutazione complessiva delle condizioni territoriali e funzionali che incidono sulla fruibilità del servizio. Gli elementi valorizzati dal Comune rientrano dunque nelle coordinate normative, attenendo alla possibilità per la popolazione di accedere al servizio in condizioni di efficienza, sicurezza e continuità. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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