Riconoscimento titolo abilitante estero docente: silenzio inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 14164 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’UE, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine sono necessarie e sufficienti per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere dell’autorità competente, la cui violazione integra gli estremi del silenzio inadempimento, senza che rilevi l’eventuale fase istruttoria ancora pendente. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è fissato, dal combinato disposto degli artt. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, in massimo quattro mesi dalla presentazione dell’istanza, comprensivi dei trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e della eventuale richiesta di integrazioni. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso entro un termine determinato, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
Una docente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 15 ottobre 2025, un’istanza di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, al fine dell’esercizio della professione di insegnante in Italia. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento, quantificato in centoventi giorni, senza che l’Amministrazione avesse adottato alcun provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per l’ordine di provvedere. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuando nell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 la disposizione che attribuisce all’autorità competente – oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso MIUR – il compito di decidere sulle istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Stati membri dell’Unione europea.
La pronuncia ha poi chiarito che l’obbligo di provvedere sorge sulla base di due soli presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, entrambi risultavano integrati, poiché alla domanda del 15 ottobre 2025 non era seguito alcun provvedimento conclusivo. Quanto al termine, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il tempo per l’adozione della decisione dalla presentazione della documentazione completa, nonché il comma 2 della medesima disposizione, che assegna all’Amministrazione trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazioni. Dal combinato disposto delle due norme discende un termine complessivo massimo di quattro mesi, nella sola ipotesi in cui vengano richieste integrazioni documentali.
Alla data di proposizione del ricorso, tale termine era ormai scaduto e dagli atti non emergevano elementi atti a dimostrare l’adozione del provvedimento finale, sicché è stata accertata la sussistenza del silenzio inadempimento del Ministero. Il Collegio ha, quindi, ordinato all’Amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerata la natura “di massa” dei procedimenti di riconoscimento. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’adozione degli atti necessari nel successivo termine di novanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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