Onere della prova edilizia e temperamento secondo ragionevolezza (TAR Campania n. 2332 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, l’onere della prova della risalenza del manufatto grava sul privato, ma subisce un temperamento secondo ragionevolezza. Quando il privato allega elementi rilevanti e non equivoci sulla realizzazione dell’opera prima di una certa data e l’Amministrazione non li valuta debitamente, fornendo elementi incerti sull’epoca di edificazione, l’onere probatorio si ribalta sul Comune. Il quadro probatorio può essere integrato anche da presunzioni, da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e da consulenze di parte non contestate. L’ordinanza di demolizione fondata su un quadro istruttorio incerto è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, assegnatario di un immobile all’esito di un contenzioso successorio, impugna l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto la demolizione di un vano adibito a laboratorio artigianale, addossato al fabbricato principale. L’ordine si fonda sul presupposto che il manufatto sia stato realizzato in assenza di titolo edilizio in epoca successiva al 1967.
La vicenda nasce da una denuncia presentata dal fratello del ricorrente, il quale — pur avendo dichiarato in sede catastale, nel 2013, che il manufatto risaliva al 1965 — ne ha chiesto la demolizione basandosi sulle conclusioni di una CTU resa in un giudizio civile divisorio. Il Comune, dopo aver inizialmente escluso la decisività di quegli elementi, ha aderito alle conclusioni del consulente e ha emanato l’ordinanza demolitoria. Il ricorrente deduce l’erroneità del presupposto e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che consente di provare lo stato legittimo dell’immobile anche indirettamente, mediante informazioni catastali di primo impianto o altri documenti probanti, tra cui riprese fotografiche, estratti cartografici e documenti d’archivio. Per gli immobili realizzati in epoca antecedente all’obbligo di titolo abilitativo, lo stato legittimo è desumibile da tali elementi documentali.
Nel caso concreto manca il progetto originario e la planimetria catastale di primo impianto dei locali controversi. Tuttavia il ricorrente ha prodotto plurimi elementi di prova che depongono per una realizzazione anteriore al 1967. Soccorre l’insegnamento pretorio richiamato dal Collegio, secondo cui l’onere probatorio del privato ammette un temperamento secondo ragionevolezza quando il privato alleghi elementi rilevanti e il Comune non li analizzi debitamente, fornendo elementi incerti sulla data di edificazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1924/2025).
Il Collegio condivide le osservazioni della consulenza tecnica di parte, rimaste incontestate, secondo cui l’esame strutturale delle murature dimostra che il fabbricato basso adibito a officina è stato costruito prima del contiguo edificio abitativo, realizzato tra il 1965 e il 1967 e oggetto di sanatoria nel 1968. A tale rilievo si aggiungono la preesistente attività di riparazione di biciclette esercitata dal padre del ricorrente nel centro storico e la stessa dichiarazione resa dal fratello in sede di accatastamento nel 2013, che colloca la costruzione nel 1965.
Richiamando ulteriore giurisprudenza, il Collegio ribadisce che, a fronte di un principio di prova del privato, secondo il parametro del più probabile che non, l’onere probatorio si ribalta sul Comune, che deve dimostrare il contrario. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono utilizzabili quando si inseriscono in un quadro di elementi nuovi, precisi e concordanti.
Nella specie il Comune, appiattitosi sulla CTU resa in sede civile — redatta solo per la valutazione della massa ereditaria — ha contraddetto immotivatamente le proprie precedenti valutazioni, senza spiegare le ragioni del mutamento di orientamento né confutare gli elementi favorevoli al ricorrente. In un quadro ricostruttivo complesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti, non potendo fondare un provvedimento così gravoso su un quadro probatorio incerto. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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