Cessazione materia del contendere e spese al Ministero per ottemperanza al giudicato (TAR Toscana n. 241 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza del giudicato il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, dichiarato in udienza dal procuratore dei ricorrenti, determina cessazione della materia del contendere. Il ricorso è invece inammissibile nei confronti dei soggetti rispetto ai quali il titolo azionato non contiene capi suscettibili di esecuzione, essendosi il giudice civile limitato a prendere atto della rinuncia alle domande. La necessità di ricorrere al processo per ottenere ragione non può tornare a danno del creditore: le spese di lite vanno pertanto poste a carico dell’Amministrazione intimata, con distrazione in favore del procuratore antistatario, valutata la serialità e la non elevata complessità della causa.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 386 del 20 dicembre 2023, è stato accertato il diritto di numerosi docenti non di ruolo alla fruizione della carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, con accredito di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato. Il titolo è passato in giudicato e, decorso il termine dilatorio dell’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.

Il Ministero intimato non si è costituito. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 il collegio ha rilevato un possibile profilo di inammissibilità per due ricorrenti, rispetto alle quali il giudice civile aveva solo preso atto della rinuncia. Nella stessa sede il procuratore ha rappresentato l’avvenuto pagamento e segnalato due refusi nei nominativi.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla verifica del contenuto effettivo del giudicato. Rispetto a due ricorrenti la sentenza ottemperanda non contiene alcun capo di condanna, essendosi il Tribunale limitato a prendere atto della rinuncia alle rispettive domande. Manca dunque il presupposto stesso dell’azione di ottemperanza, sicché per tali posizioni il ricorso è dichiarato inammissibile.

Quanto agli altri ricorrenti, il procuratore ha dichiarato in udienza che le pretese sono state soddisfatte dall’Amministrazione nel corso del giudizio. Il venire meno dell’interesse alla pronuncia di ottemperanza impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità nell’accertamento richiesto né nella nomina del commissario.

Il Tribunale affronta poi il profilo delle spese. Richiama il principio per cui non può ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione si traduca in un danno per il creditore. L’Amministrazione ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo indispensabile l’attivazione della tutela giurisdizionale.

Le spese di lite sono pertanto poste a carico del Ministero, liquidate in € 3.500,00 oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e dei numerosi precedenti analoghi, in applicazione dell’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014. La liquidazione è disposta con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza in ordine alla vicenda di spesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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