Criterio on/off e software web: verifica tecnica sull’offerta (C.G.A.R.S. n. 114 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, il criterio di valutazione dell’offerta avente natura di punteggio tabellare secondo la modalità on/off — nella specie quello relativo alla «modalità di gestione del conto deposito – software web per la gestione diretta del conto deposito» — va applicato accertando in concreto le caratteristiche funzionali del software offerto dal concorrente. Il requisito della gestione «diretta» è soddisfatto soltanto se il cliente può effettuare autonomamente e in modo automatico le operazioni di ordine, carico e scarico del magazzino di conto deposito, senza intermediazione del fornitore o di sistemi di ticketing. L’attribuzione del punteggio a un concorrente sprovvisto di tale software integra violazione della lex specialis e impone l’annullamento dell’aggiudicazione limitatamente ai punti erroneamente riconosciuti.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura aperta indetta da una Azienda Sanitaria Provinciale, suddivisa in novantatré lotti, per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per traumatologia. Il disciplinare prevedeva sei criteri di valutazione dei quali l’ultimo, di natura on/off, attribuiva tre punti agli operatori muniti di un software web per la gestione diretta del conto deposito e zero punti agli altri.
Collocatasi all’ottavo posto della graduatoria per il lotto di interesse, con uno scarto di pochi punti rispetto al sesto e al settimo classificato, la società impugnava l’aggiudicazione innanzi al TAR Sicilia, deducendo che i concorrenti collocati davanti a sé non disponessero, al momento dell’offerta, del software richiesto. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso con sentenza in forma semplificata. La società proponeva appello, chiedendo altresì una verificazione tecnica.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità dell’appello. Le argomentazioni dell’appellante non integrano domande nuove, poiché il divieto dei nova in appello non si estende alle mere difese argomentative, e l’appellante ha criticato l’impianto motivazionale della sentenza gravata, senza limitarsi a riprodurre le doglianze di primo grado.
Nel merito, la Corte conferisce rilievo centrale all’istruttoria disposta con ordinanza collegiale n. 929 del 2024, che aveva demandato a un verificatore due quesiti sulla conformità dei software offerti dai concorrenti al sesto criterio del disciplinare. I giudici di appello concludono che l’appello, sul primo motivo, è fondato.
La verificazione ha chiarito che un software web per la gestione diretta del conto deposito deve possedere due requisiti cumulativi: un’architettura client-server con comunicazione via internet e la capacità di consentire al cliente di eseguire in modo automatico l’ordine iniziale, la registrazione del carico e quella dello scarico a seguito dell’impianto. I software offerti dai due concorrenti non soddisfano il secondo requisito. L’uno impone il ricorso a un sistema di ticketing, con modifiche al magazzino solo dopo il processamento del ticket da parte del fornitore; l’altro richiede comunicazioni via fax o email e l’inserimento manuale dei dati, con successiva modifica delle giacenze a cura del fornitore.
In entrambi i casi, osserva la Corte, la gestione non è «diretta», perché manca l’autonomia operativa del cliente e si frappone un intermediario. Il verificatore ha risposto in modo condivisibile alle osservazioni della consulenza di parte, ribadendo che la direttezza esige operazioni effettuabili dal cliente senza passaggi intermedi.
Ne deriva l’accoglimento del primo motivo d’appello e il conseguente annullamento parziale degli atti impugnati, limitatamente ai tre punti erroneamente attribuiti ai due concorrenti, restando assorbito il secondo motivo, proposto in via subordinata. La Corte riforma in parte la sentenza, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della stazione appaltante in ordine alla riformulazione della graduatoria e all’aggiudicazione. Nel regolare le spese, pone quelle della verificazione a carico solidale delle parti nei rapporti esterni e a esclusivo carico dell’Azienda sanitaria nei rapporti interni.
Nota della Redazione
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