Ordinanze contingibili e urgenti e divieto di sosta agli autocaravan (TAR Sicilia n. 1291 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 presuppongono un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i mezzi ordinari, e richiedono provvisorietà e temporaneità degli effetti. Il potere extra ordinem non può essere esercitato per situazioni prevedibili e permanenti, né senza un preventivo accertamento delle condizioni concrete fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni. Il divieto di stazionamento degli autocaravan nelle ore notturne, adottato su base meramente indiziaria e con efficacia indeterminata nel tempo, supera il paradigma legale dell’ordinanza sindacale ed è pertanto illegittimo. La motivazione non è integrabile a posteriori con la memoria difensiva dell’ente.

Il Fatto

L’associazione ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Linguaglossa n. 9 del 07.02.2025, nella parte in cui istituisce il divieto di stazionare alle autocaravan dalle ore 18:00 alle ore 8:00, dal 15 novembre al 15 aprile, in tutto il comprensorio di Piano Provenzana – Monte Conca, compresa via Provenzana.

Il provvedimento è motivato con l’esigenza di garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica, in ragione del consistente afflusso turistico invernale e della necessità di richiedere l’intervento degli organi di polizia e di soccorso in caso di condizioni meteo avverse. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per cessazione degli effetti dell’ordinanza e per intervenuta nuova regolamentazione; la ricorrente ha replicato contestando l’ammissibilità delle integrazioni motivazionali e l’infondatezza delle nuove circostanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la nuova ordinanza n. 3 del 7 febbraio 2026 non sostituisce quella impugnata, ma introduce regole di contingentamento ulteriori rispetto al divieto contestato.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere extra ordinem, attivabile solo in presenza di un pericolo irreparabile e imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari. Il potere di urgenza, di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, può essere esercitato solo rispetto a circostanze eccezionali e impreviste, costituenti un’effettiva minaccia per la pubblica incolumità, e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni.

Il Collegio ha evidenziato che i presupposti non ricorrono quando il Sindaco possa far fronte alla situazione con rimedi correnti, e che il limite temporale del provvedimento deve essere adeguato al rischio da fronteggiare e rapportato al tempo necessario per superarlo con gli strumenti ordinari.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata si fonda sulla generica constatazione dello stazionamento notturno degli autocaravan e sulla conseguente necessità di soccorso in caso di condizioni meteo avverse. Non risulta però documentata una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente, accertata con approfondita istruttoria, di cui l’atto non fa menzione. Inoltre, il provvedimento ha efficacia indeterminata nel tempo, come un provvedimento di disciplina della sosta ai sensi del codice della strada, risultando estraneo al paradigma dell’ordinanza contingibile e urgente.

Il Tribunale ha poi ritenuto fondato il secondo motivo. L’installazione di segnali di divieto di sosta non può prescindere dal d.lgs. n. 285 del 1992. Quanto all’art. 185 del codice della strada, il Collegio ha condiviso l’orientamento prevalente che non ammette discriminazioni tra autocaravan e altri veicoli, pur non escludendo che situazioni peculiari possano giustificare soluzioni diverse. Anche aderendo a tale indirizzo, nel caso di specie una misura differenziata avrebbe richiesto un’adeguata attività istruttoria e una congrua motivazione: presupposti assenti, essendo l’atto fondato solo sul TUEL e non sul codice della strada.

Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’ordinanza e condanna del Comune alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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