Cessazione della materia del contendere e spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Toscana n. 240 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria la pronuncia del giudice sull’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. La circostanza che il ricorrente abbia dovuto servirsi del processo per ottenere ragione non può tuttavia tornare in suo danno: le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione intimata, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Resta invece inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di ottemperanza relativa a una pretesa che il titolo giudiziale ha già respinto. Il collegio dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, era stato accertato il diritto di numerosi docenti a fruire del beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle somme corrispondenti per gli anni scolastici indicati. La domanda di uno dei ricorrenti era stata invece respinta, per aver svolto incarichi a tempo determinato con orario inferiore al 50% di quello settimanale previsto per la scuola primaria.
Formatosi il giudicato, i docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Alla camera di consiglio il collegio ha rilevato la possibile parziale inammissibilità della domanda e il procuratore dei ricorrenti ha rappresentato che, nelle more, la pretesa era stata soddisfatta.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto la posizione del ricorrente la cui domanda era stata respinta dal giudice del lavoro. Poiché il titolo giudiziale ha negato quella pretesa, manca il presupposto stesso dell’ottemperanza: il ricorso è pertanto inammissibile in parte qua.
Quanto agli altri ricorrenti, il Tribunale prende atto che nelle more del giudizio l’amministrazione ha soddisfatto la pretesa. Ne deriva la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità nella pronuncia sull’obbligo di conformazione.
Il collegio non trascura le conseguenze risarcitorie del comportamento processuale dell’amministrazione. Osserva che non può ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente. Su questa base fonda la condanna alle spese di lite.
La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti e alla disposizione dell’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014. Le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana, per le valutazioni di competenza in ordine al comportamento dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.