Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse su dichiarazione del ricorrente (TAR Toscana n. 215 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste delle controparti, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice. La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso innanzi al TAR Toscana per l’annullamento dell’avviso pubblicato in GUUE, della legge di gara e degli atti connessi relativi a una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per la preparazione e infusione di farmaci antiblastici, indetta mediante accordo quadro. L’impugnazione riguardava specificamente i lotti nn. 5 e 7, unitamente alla determinazione dirigenziale di approvazione degli atti, al verbale della commissione tecnica e all’avviso di rettifica.
Nelle more del giudizio, con atto depositato in data 20 gennaio 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso. All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione di ordine processuale, che precede e assorbe ogni valutazione di merito. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta in decisione, incide sull’azione e ne determina la sopravvenuta improcedibilità.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo, secondo cui, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, opera il principio dispositivo in senso ampio. In forza di esso la parte ricorrente, sino al momento della rimessione della causa al collegio, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
Da tale dichiarazione discende un preciso limite ai poteri del giudice: egli non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto prendere atto della dichiarazione e pronunciare in conformità, dichiarando l’improcedibilità del ricorso.
Il Collegio conforta la soluzione con un indirizzo giurisprudenziale costante, richiamato ex plurimis (Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446), a conferma della stabilità dell’approdo ermeneutico.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite, ravvisando giusti motivi, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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