Revoca della licenza di porto d’armi per conflittualità familiare e abuso di alcol (TAR Calabria n. 1464 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, l’autorizzazione deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica prevalgono su quelle individuali, sicché il diniego o la revoca possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi. La valutazione dell’amministrazione può valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali concretamente avvenute, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all’uso delle stesse. La legittimità della revoca della licenza ex artt. 11, terzo comma, e 39, primo comma, r.d. n. 773/1931 è sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della logicità e ragionevolezza del giudizio prognostico di pericolosità, che può essere fondato anche su un episodio di grave conflittualità familiare unito all’abuso di alcol.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale del 21 marzo 2023 di ritiro cautelare delle armi, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia. Il provvedimento traeva origine dall’intervento dei Carabinieri presso la sua residenza, chiamati dal suocero, il quale riferiva che la figlia, in lacrime, ne aveva richiesto la presenza, e che, giunto sul posto, era sorto uno scontro degenerato in minacce di morte da parte del ricorrente, il quale si sarebbe diretto verso la cassaforte ove erano custodite le armi. I militari riscontravano alito vinoso e linguaggio sconnesso nell’interessato, procedendo al ritiro delle armi. L’interessato contestava la fondatezza dei provvedimenti, negando la minaccia e deducendo che la moglie avesse reso una autodichiarazione a chiarimento della dinamica, e lamentando che un unico episodio di lite familiare, senza denuncia, non potesse fondare il giudizio di pericolosità, anche in considerazione della sua condotta incensurata dal rilascio della licenza nel 2017.
Il ricorrente articolava due motivi di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 11 TULPS, nonché dell’art. 3 legge n. 241/1990, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 11, terzo comma, TULPS, che dispone la revoca delle autorizzazioni quando vengano a mancare le condizioni alle quali erano subordinate, e l’art. 39 TULPS, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne, nonché l’art. 43 TULPS in materia di licenze. Richiamati i precedenti di Cons. Stato, Sez. III, n. 5398 del 2014, n. 3979 del 2013, n. 4121 del 2014, n. 2404 del 2017 e n. 6812 del 2018, il giudice amministrativo evidenzia che la revoca o il diniego possono essere adottati in base a un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, valorizzando anche fatti isolati ma significativi o vicende personali non aventi rilevanza penale.
Il Collegio reputa i provvedimenti impugnati scevri da vizi, in quanto la valutazione dei fatti e il giudizio di pericolosità risultano ragionevoli e logici. L’episodio, sebbene unico, dimostra una accesa e grave conflittualità familiare e, unitamente all’abuso di alcol riscontrato dai militari, sostiene logicamente il ritiro cautelativo e la successiva revoca della licenza. Il TAR rileva che il ricorrente non ha smentito il verificarsi della lite, ma ne ha solo tentato un ridimensionamento, e che l’autodichiarazione della moglie, allegata a sostegno della sua posizione, non risulta agli atti del giudizio.
La decisione conferma la natura di giudizio prognostico rimesso all’amministrazione, che il giudice amministrativo può sindacare solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, non potendo sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio conclude che la grave conflittualità familiare e l’abuso di alcol costituiscono elementi sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento di revoca, che rappresenta legittima espressione del potere conferito dagli artt. 11 e 39 TULPS. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Nota della Redazione
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