Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo rileva d’ufficio i vizi di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. (TAR Puglia n. 76 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, dopo il passaggio della causa in decisione, può rilevare d’ufficio una questione preliminare di rito concernente l’ammissibilità del ricorso, qualora non risultino depositati o visibili nel sistema informativo gli allegati essenziali, quali la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, il certificato di non proposta impugnazione e l’attestazione di notifica. In tal caso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il giudice assegna alla parte ricorrente un termine per presentare memorie vertenti sull’unica questione rilevata e per depositare gli allegati mancanti, rinviando la causa a successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, mediante accredito sulla predetta Carta.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo il passaggio della causa in decisione, ha rilevato d’ufficio la sussistenza di seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, in quanto non risultavano depositati o visibili nel sistema SIGA gli allegati n. 1 (la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza), n. 2 (il certificato di non proposta impugnazione) e n. 3 (l’attestazione di notifica della sentenza).
Tale carenza assume rilievo decisivo nel giudizio di ottemperanza, poiché la prova dell’avvenuta notifica della sentenza e della sua definitività costituisce presupposto di ammissibilità della domanda. Il Collegio, pertanto, ha ritenuto di dover attivare il meccanismo di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., che consente al giudice di rilevare d’ufficio le questioni preliminari di rito, assegnando alla parte un termine per il contraddittorio.
In applicazione di tale disposizione, il TAR ha sospeso ogni decisione nel merito e sulle spese, assegnando alla parte ricorrente il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti sull’unica questione rilevata e per depositare gli allegati mancanti, rinviando la causa alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 per le ulteriori determinazioni.
Nota della Redazione
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