La carta docente va eseguita dal Ministero dell’Istruzione entro il termine assegnato (TAR Toscana n. 147 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inerzia dell’Amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato sul beneficio economico della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ordina alla stessa di provvedere entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso è ammissibile. All’inadempienza ulteriore consegue la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione, nonché la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 291/2024, l’accertamento del proprio diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere l’accredito delle corrispondenti somme per le annualità nelle quali la corresponsione era stata omessa, oltre interessi.
Formatosi il giudicato, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile e la causa è stata posta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso di ottemperanza. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato l’11 dicembre 2024, in data antecedente alla notificazione e al deposito del ricorso, come da attestazione della cancelleria del Tribunale competente. La stessa sentenza è stata notificata al Ministero presso la sede reale l’11 giugno 2024.
Risulta inoltre inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Questi elementi confermano la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale rileva che non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. L’inerzia del Ministero fonda quindi l’accoglimento del ricorso. Il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici in cui la corresponsione è stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa e vengono distratte in favore del procuratore antistatario. La sentenza è inoltre trasmessa alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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