Ammonimento per violenza domestica: basta un solo atto grave (TAR Emilia-Romagna n. 980 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 del D.L. n. 93/2013 e 8 della legge n. 38/2009 non richiede la piena prova della responsabilità dell’ammonito per i reati perseguiti dall’art. 612-bis cod. pen., ma può fondarsi su un quadro istruttorio di tipo indiziario e probabilistico. Ai fini della nozione di violenza domestica è sufficiente anche un solo atto oggettivamente grave, non essendo necessaria la reiterazione o la non episodicità degli episodi. La valutazione amministrativa non accerta responsabilità, ma opera un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un pericolo attuale per la vittima. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto quando ricorrono le ragioni di urgenza, né rileva, in senso contrario, la prosecuzione della convivenza dopo i fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bologna lo ha ammonito a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal compiere atti di violenza domestica nei confronti dell’ex compagno. L’atto era stato assunto a seguito di una lite per ragioni di gelosia, iniziata nell’appartamento di un terzo e proseguita in strada e poi nell’abitazione dei due, ove il ricorrente ha colpito il compagno con un oggetto ornamentale di metallo.

La persona offesa era stata trasportata in ospedale e dimessa con prognosi di 17 giorni. L’Amministrazione, espletata attività istruttoria anche testimoniale, ha qualificato l’episodio come grave per l’indole violenta dimostrata. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e la nullità dell’atto per difetto di motivazione. La Questura si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la funzione dell’ammonimento: misura di prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen., per la cui adozione non occorre la piena prova della responsabilità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che il provvedimento monitorio può fondarsi su un quadro indiziario, secondo la logica dimostrativa probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione.

La valutazione amministrativa non mira a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo. Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 3 del D.L. n. 93/2013, che definisce la violenza domestica come uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, tra persone legate da una relazione affettiva, a prescindere dalla condivisione della residenza.

Il primo motivo è respinto. L’atto è stato assunto in via d’urgenza per tutelare tempestivamente la vittima delle lesioni e disinnescare una situazione di pericolo ancora in atto, come rappresentato nel provvedimento stesso. Nel merito, i fatti non sono contestati: il ricorrente si limita a evidenziare l’eccessiva reazione di gelosia del partner. La stessa Amministrazione ha precisato che il fatto era isolato, ma ne ha sottolineato la gravità. Irrilevante è la circostanza che la convivenza sia continuata, poiché essa non attenua la gravità dei fatti né riduce il potenziale pericolo.

Anche il secondo motivo è infondato. Il provvedimento espone in modo chiaro e dettagliato il succedersi dei fatti, non contestati nella loro oggettività. È incontestato che l’azione lesiva sia stata posta in essere dal ricorrente e che tale fatto, oggettivamente grave, sia idoneo a fondare l’atto. L’art. 3, comma 1, seconda parte, del D.L. n. 93/2013 prevede che anche un solo atto grave costituisca idoneo presupposto per l’ammonimento, che non comporta immediate conseguenze pregiudizievoli. Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese di causa liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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