Ottemperanza del giudicato per la Carta elettronica del docente: ordine di esecuzione e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13185 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione all’attribuzione della Carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo direttamente azionabile, senza che possano essere sindacati i presupposti della pretesa riconosciuta. L’inerzia dell’Amministrazione, non smentita da alcuna allegazione difensiva, legittima l’accoglimento del ricorso, l’ordine di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Le penalità di mora possono essere disposte solo in esito a un’eventuale successiva fase, su richiesta della parte interessata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, IV Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle il beneficio economico nella misura di € 1.000,00, oltre accessori. Il provvedimento, passato in giudicato, era stato notificato all’Amministrazione ai fini esecutivi. Non avendo ricevuto alcun riscontro, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che la sentenza era regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge, nonché decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Ha altresì confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il TAR ha osservato come il Ministero si fosse costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale per cui grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento (Cass. 13533/2001), il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa, non potendo i presupposti della riconosciuta spettanza del diritto essere sindacati in sede di ottemperanza.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto: è stato ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, ed è stato nominato fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rinviando a un’eventuale futura fase su apposita richiesta della ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi € 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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