Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 456 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il diritto all’esecuzione del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento spontaneo. Decorso inutilmente tale termine, provvede in via sostitutiva un commissario ad acta, la cui nomina può essere disposta, senza compenso, nell’ambito della stessa amministrazione resistente. Va riconosciuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. Sulla somma oggetto di condanna spettano i soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria, non potendosi cumulare i due istituti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tariffari richiamati.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento a due anni scolastici, e ha condannato il Ministero a erogare complessivamente euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di corrispondente valore nominale.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine di legge, la parte propone ricorso al TAR per ottenere l’esecuzione della condanna pecuniaria e la condanna accessoria per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e ne riscontra la sussistenza. Dalla documentazione emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per il caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, è nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore della competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza e senza compenso. La statuizione richiama, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, con i precedenti amministrativi citati a sostegno.

La domanda di rivalutazione monetaria è disattesa: manca una pronuncia del giudice ordinario sul punto e, per le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, sussiste il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto in materia retributiva dall’articolo 22, comma 36, l. n. 724/1994. La rivalutazione può riconoscersi solo se superiore agli interessi e con esclusione di questi, ipotesi non documentata.

È disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con i precedenti citati del Consiglio di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *