Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 148 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso quando risulti decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non consti l’esecuzione. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 261/2024, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle somme sulle annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi.
Formatosi il giudicato e non essendo stata data esecuzione, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, chiedendo altresì la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato il 21 novembre 2024, in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, come da attestazione della cancelleria rilasciata l’11 febbraio 2025, ed era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 23 maggio 2024.
È risultato inoltre inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non emergendo dagli atti alcuna esecuzione, il ricorso è stato dichiarato fondato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici in cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, e fino al saldo. Le spese sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario, con invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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