Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per ritardato pagamento Carta docente (TAR Toscana n. 50 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza del giudicato, qualora l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo che ha accertato il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta. Il ritardo ingiustificato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La soccombenza dell’Amministrazione resistente giustifica la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 181 del 2 aprile 2024, era stato accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.

Il titolo è passato in giudicato il 2.10.2024, come attestato dalla cancelleria del giudice emittente. Non avendo ricevuto quanto dovuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare il perfezionamento del titolo esecutivo e la ritualità della notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, dal momento che risulta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché dagli atti di causa non risultava che il titolo fosse stato eseguito. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ad ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo la scadenza inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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