Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 48 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. Il ritardo maturato dall’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La soccombenza dell’Amministrazione resistente giustifica la condanna alle spese, distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro n. 214 del 17 aprile 2024, era stato accertato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Passata la sentenza in giudicato, il creditore ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo altresì la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione si è costituita senza formulare deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla verifica dell’esecuzione del titolo. Dagli atti di causa non risulta che il giudicato sia stato eseguito. Su questa premessa il ricorso è accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Il Tribunale richiama il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice. L’osservanza di tale termine condiziona la proponibilità dell’azione di ottemperanza e nel caso concreto risulta integrata.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti e al pagamento delle somme ancora dovute.

Sulla richiesta di penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e si commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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