Inammissibile l’ottemperanza per il contributo unificato in caso di soccombenza reciproca (TAR Lombardia n. 1310 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, comprensivo della statuizione sul contributo unificato, è suscettibile di esecuzione nelle forme dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. Tuttavia, quando il giudice della cognizione abbia qualificato la vicenda processuale come caratterizzata da soccombenza reciproca, l’onere del contributo unificato non può essere posto a carico della sola parte convenuta. Il giudizio di ottemperanza non può sostituirsi alle statuizioni della sentenza da eseguire né correggere eventuali errori del giudice della cognizione: a tal fine operano esclusivamente la correzione degli errori materiali ex art. 86, comma 1, cod. proc. amm. e l’appello sul capo delle spese. Ne consegue l’inammissibilità della domanda di esecuzione volta a ottenere la rifusione del contributo unificato non disposta dalla sentenza.
Il Fatto
Una società ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui questo Tribunale aveva accolto la domanda di annullamento avanzata nel giudizio di cognizione. La ricorrente assume che dall’accoglimento discenda implicitamente la condanna della parte soccombente alla rifusione del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
La sentenza da eseguire aveva però disposto la compensazione integrale delle spese, motivando in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità della vicenda. Il Comune resistente ha chiesto il rigetto. La Quarta Sezione del TAR aveva in precedenza dichiarato il difetto di giurisdizione; la causa è stata riassunta ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm. dopo la riforma della decisione in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato l’azione come ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., trattandosi di dare esecuzione a un capo di sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato. Il capo rilevante è quello sulla regolamentazione delle spese, poiché in esso si collocano le disposizioni in tema di rifusione del contributo unificato versato anticipatamente.
La sentenza da eseguire, nel dispositivo, si limita alla formula “spese compensate” e nulla dice espressamente sul contributo unificato. Nella motivazione, però, il giudice della cognizione ha esplicitamente definito la vicenda come di soccombenza reciproca. Secondo il Collegio, tale formula non può che individuare entrambe le parti come soccombenti.
La norma invocata, l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, subordina il diritto alla rifusione alla condizione che la parte convenuta sia parte soccombente, e precisa che la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso concreto manca il presupposto soggettivo: il contributo unificato versato dall’originaria ricorrente deve quindi restare a suo carico.
Il Collegio ha escluso che l’ottemperanza possa supplire all’omessa statuizione configurandosi come correzione di errore materiale. Il giudizio ex art. 112 cod. proc. amm. non può sostituirsi alle statuizioni del giudizio di cognizione. I rimedi restano la correzione ex art. 86, comma 1, cod. proc. amm. o l’appello avverso il capo sulle spese. Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile, con spese processuali compensate in ragione della parziale novità della questione.
Nota della Redazione
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