Sospensione del conguaglio del contributo di costruzione subordinata a cauzione (TAR Lombardia n. 844 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cauzione cautelare, l’accoglimento dell’istanza di sospensione di un provvedimento che richiede il pagamento di un conguaglio per contributo di costruzione e monetizzazione delle dotazioni territoriali può essere subordinato alla prestazione di una garanzia, alternativa nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alle somme richieste. La mancata prestazione della garanzia nel termine assegnato determina l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare concessa. La sospensione è disposta quando la controversia presenti profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame, non realizzabile nella fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento del Comune di Milano recante la richiesta di conguaglio del contributo di costruzione e della monetizzazione delle dotazioni territoriali, per un importo complessivo di € 548.868,76. Oltre all’atto principale, la ricorrente contestava gli atti presupposti, tra cui la Disposizione di Servizio della Direzione Rigenerazione Urbana n. 4 del 2024, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 2024 e la determina dirigenziale n. 10623 del 2024, recante i criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per attrezzature pubbliche.
La società lamentava, in particolare, di non aver avuto accesso al rapporto oneri dell’11 luglio 2025 e alla mail del 4 luglio 2025, citati nel provvedimento di rideterminazione della monetizzazione ma non resi disponibili e quindi non conosciuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare l’istanza cautelare, ha innanzitutto rilevato che la controversia presenta profili di particolare complessità, che richiedono un approfondito esame nel merito, non realizzabile nella presente fase. Tale complessità, unitamente alla rilevanza delle questioni sollevate, ha indotto il Tribunale a ritenere sussistente il fumus boni iuris.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto opportuno sospendere l’invito al pagamento del conguaglio, pur subordinando l’efficacia della misura alla prestazione di una cauzione di importo pari alle somme complessivamente richieste, pari a € 548.868,76. La garanzia, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, può avere alternativamente la forma della fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
La scelta di condizionare la sospensione alla prestazione della garanzia risponde all’esigenza di tutelare l’interesse erariale dell’Amministrazione, bilanciandolo con l’interesse della società ricorrente ad evitare il pagamento immediato delle somme contestate. L’avvertenza circa l’automatica perdita di efficacia della misura in caso di mancata prestazione della garanzia entro il termine assegnato introduce un meccanismo di decadenza automatica che non richiede un nuovo intervento giurisdizionale.
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare e ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito per il 17 marzo 2027.
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Nota della Redazione
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