Danni indiretti aviaria indennizzabili oltre la vigenza delle restrizioni sanitarie (TAR Veneto n. 381 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il periodo indennizzabile per i danni indiretti causati dall’influenza aviaria, fissato dal D.M. 193915/2023 dal 1° gennaio al 31 maggio 2022, non coincide con la sola vigenza formale delle Zone Ulteriori di Restrizione. La revoca delle ZUR non esclude il riconoscimento dei pregiudizi che, pur verificatisi successivamente, siano causalmente riconducibili agli effetti dell’epidemia e all’organizzazione tecnico-produttiva del settore avicolo. Nei sistemi delle aree omogenee di accasamento, improntati alla sincronizzazione dei cicli e allo svuotamento simultaneo, la cessazione dei divieti sanitari non determina automaticamente la possibilità di accasare. L’amministrazione non può pertanto subordinare l’indennizzo alla presentazione di una istanza formale di accasamento che, per ragioni normative e tecniche, era oggettivamente destinata a essere respinta.

Il Fatto

Il ricorrente gestisce un allevamento avicolo di tacchini nel Comune di Zimella, inserito nell’area omogenea di accasamento n. 49, sistema regionale che impone la sincronizzazione dei cicli produttivi e lo svuotamento simultaneo degli allevamenti della stessa area. A causa dei focolai verificatisi in Veneto, l’allevamento è rimasto fermo dal 1° gennaio al 28 giugno 2022. Le restrizioni sanitarie formali sono state revocate dal Ministero della Salute il 30 aprile 2022, ma l’azienda non ha potuto accasare nel mese di maggio perché un altro allevamento della medesima area aveva già accasato in deroga il 1° marzo 2022, compromettendo la condizione dello svuotamento simultaneo.

Il ricorrente ha presentato domanda di indennizzo per danni indiretti ai sensi della legge n. 234/2021 e del D.M. 193915/2023, chiedendo la copertura dell’intero periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022. AVEPA ha ritenuto indennizzabile solo il periodo fino al 30 aprile 2022, adottando il decreto prot. n. 9636/2024 del 22.01.2024, impugnato davanti al TAR Veneto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso. Il D.M. 193915/2023 individua quale porzione temporale dei pregiudizi risarcibili il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2022, senza distinguere tra danni subiti durante la vigenza formale delle misure sanitarie e danni successivi alla loro revoca ma causalmente riconducibili agli effetti dell’epidemia. La norma, nel fissare il 31 maggio 2022 come limite massimo, non collega l’indennizzabilità alla durata delle ZUR, revocate il 30 aprile 2022.

L’interpretazione di AVEPA, che circoscrive l’indennizzo al solo periodo di vigenza delle restrizioni, è lettura riduttiva e contraria alla ratio della disciplina. Questa mira non solo a compensare l’impatto diretto dei divieti sanitari, ma anche il più ampio blocco funzionale della filiera determinato dall’eccezionalità dell’evento epidemico. Nel settore avicolo, e segnatamente nel sistema delle aree omogenee di accasamento, la ripresa dell’attività non dipende dalla sola cessazione dei divieti formali, ma richiede la sincronizzazione dei cicli e il rispetto dello svuotamento simultaneo, connessi alle esigenze di biosicurezza.

Il Collegio accerta che l’allevamento ricade nell’area omogenea 49; che un altro allevamento ha accasato in deroga il 1° marzo 2022; che tale accasamento ha determinato uno sfasamento dei cicli produttivi; che la ricostituzione della sincronia non era oggettivamente possibile nel mese di maggio 2022. La DGRV n. 623/2020, provvedimento di natura sanitaria per la prevenzione e il controllo dell’influenza aviaria, imponeva vincoli tecnici inderogabili e continuava a produrre effetti vincolanti dopo la revoca delle ZUR.

La comunicazione dell’AULSS 9 Scaligera e il riscontro regionale del 2023 confermano che l’allevamento era “bloccato” ai fini della sincronizzazione dagli allevamenti che avevano già accasato. Nelle immediate vicinanze era inoltre presente un focolaio di aviaria, mentre il Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute del 31/03/2022 prot. 8464 consentiva l’accasamento solo in assenza di altri allevamenti delle medesime categorie nel raggio di 1.100 metri.

Il mese di maggio non costituisce dunque un periodo di inattività libera né un’interruzione imputabile a scelte organizzative del ricorrente, ma l’effetto di una deroga emergenziale concessa ad altro operatore dell’area, che ha compresso la possibilità di accasamento in modo non superabile mediante iniziative individuali. Esigere la presentazione di una formale istanza di accasamento, quando era oggettivamente certo che non avrebbe potuto essere accolta, si tradurrebbe in una pretesa meramente formalistica, contraria ai principi di buon andamento e del giusto procedimento. La protrazione dell’impossibilità di accasare sino al 31 maggio 2022 è diretta conseguenza dell’emergenza aviaria e aderente alla nozione di danno indiretto. L’esame delle ulteriori censure è superfluo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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