Legittima l’offerta sostenuta da rebates indiretti estranei alla commessa (Cons. Stato n. 5749 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e mira ad accertare se la proposta economica sia complessivamente attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La sostenibilità dell’offerta può essere dimostrata anche mediante rebates indiretti derivanti da accordi commerciali con distributori o produttori, pur se riferiti a forniture estranee alla specifica commessa, trattandosi di libera scelta aziendale rispondente a una prassi commerciale consolidata e documentata. La lex specialis che non vieti di offrire uno sconto superiore a quello praticato dai produttori ai distributori non consente di qualificare l’offerta come inammissibile per asserita perdita. La motivazione del giudizio di non anomalia può essere espressa per relationem alle risultanze procedimentali e alle giustificazioni dell’impresa, senza necessità di specifica ed estesa esternazione. La valutazione tecnico-discrezionale dell’affidabilità dell’operatore è sindacabile nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, erroneità o inattendibilità.
Il Fatto
Una società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’aggiudicazione definitiva di un accordo quadro per la fornitura di servizi cloud, suddiviso in lotti, nonché gli atti del sub-procedimento di verifica di anomalia conclusosi con esito positivo nei confronti dell’operatore risultato aggiudicatario del lotto relativo ai servizi IaaS e PaaS, di importo pari a 60.000.000,00 euro.
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando un proprio precedente confermato dal Consiglio di Stato. La ricorrente ha proposto appello, contestando sotto plurimi profili la legittimità della valutazione di congruità e deducendo, in particolare, che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe strutturalmente in perdita e sostenuta da marginalità estranee alla commessa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta congiuntamente i motivi, in ragione della loro stretta connessione, e ritiene l’appello infondato sotto tutti i profili, potendo prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari. Il giudice di primo grado non si è limitato a recepire il proprio precedente, avendo specificamente evidenziato che i profili dell’offerta relativi ai rebates erano stati oggetto di approfondita istruttoria, con due richieste di giustificativi e produzione di fatture e note di credito.
Per la Corte il rinvio ai precedenti è legittimo quando consente di individuare con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito. Le differenze rispetto al caso deciso con Cons. Stato, V, n. 2170 del 2023 sono ritenute irrilevanti rispetto ai principi affermati: anche nel caso precedente i rebates indiretti non presentavano diretta attinenza con il contratto quadro affidato.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio osserva che il verbale della seduta di verifica richiama le giustificazioni e le precisazioni dell’operatore, ritenute esaustive e idonee a escludere l’incongruità. La motivazione per relationem alle risultanze procedimentali è idonea a fondare il giudizio di congruità, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla stessa sezione.
Nel merito, la Corte valorizza la stima prudenziale operata dall’aggiudicataria, calcolata su una percentuale di rebates inferiore alla media registrata nell’anno precedente e su un periodo di dodici mesi, inferiore alla durata effettiva dell’accordo. Risulta inoltre una delibera con cui l’organo amministrativo della società ha destinato le risorse derivanti dai rebates commerciali alla specifica procedura.
La pratica di ottenere scontistiche aggiuntive al raggiungimento di determinati volumi di fatturato è ritenuta commercialmente diffusa nel mercato di riferimento; la lex specialis non conteneva alcun divieto di offrire uno sconto maggiore di quello applicato dai produttori ai distributori. Le censure sulla lesione della concorrenza sono respinte, poiché la gara valorizza proprio la capacità commerciale dei concorrenti. La doglianza sull’errato calcolo della fee è dichiarata inammissibile per carenza di interesse e, comunque, irrilevante ai fini della sostenibilità dell’offerta.
Nota della Redazione
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