Legittimo il titolo PAS per impianto biometano anche senza parere idraulico preventivo (TAR Veneto n. 380 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto di biometano, il Comune confinante non ha titolo per partecipare alla conferenza di servizi quando l’impianto insiste sul territorio di altro Comune e produce sul suo comprensorio solo effetti riflessi, non essendo integrata la titolarità di un interesse differenziato. La conferenza di servizi decisoria può essere conclusa anticipatamente dall’amministrazione procedente, una volta acquisite le determinazioni pervenute, senza attendere la scadenza dei termini massimi previsti dall’art. 14-bis, comma 2, lett. c), della legge n. 241 del 1990. Il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di bonifica non costituisce condizione di formazione del titolo abilitativo PAS, ben potendo essere rilasciato dopo la conclusione della conferenza, purché sia espressamente previsto che i lavori inizino solo una volta acquisito.

Il Fatto

Una società agricola consortile ha attivato in data 22 novembre 2024 la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto di biometano in un Comune a poco più di trecento metri dal confine con il Comune ricorrente. Il SUAP ha indetto una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata, che si è conclusa positivamente con prescrizioni con determinazione del 17 gennaio 2025. Il titolo abilitativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale.

Il Comune confinante ha impugnato il titolo deducendo di non essere stato coinvolto nella conferenza di servizi, oltre a numerosi profili di illegittimità sostanziale. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il parere idraulico favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica in data 11 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto in via preliminare le eccezioni di tardività e di inammissibilità. Quanto alla legittimazione attiva, è integrato il criterio della vicinitas e rileva la titolarità del Comune a curare gli interessi della propria comunità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000; quanto all’interesse, l’istruttoria ha considerato anche gli effetti dell’intervento sul territorio ricorrente.

Nel merito, la prima censura è infondata. Ai sensi dell’art. 6, comma 9-ter, del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel caso di intervento che coinvolga più Comuni l’istanza è presentata a tutti i Comuni interessati, ma l’amministrazione competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto. Il Comune confinante non aveva quindi titolo per essere coinvolto, poiché l’impianto insiste su altro territorio e gli effetti riflessi su viabilità e odori non lo pongono in posizione differenziata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6027 del 2025).

Le censure sulla conclusione anticipata della conferenza di servizi sono inammissibili perché prospettano un interesse procedimentale al rispetto dei tempi, che appartiene solo ai soggetti che sono parte del procedimento. Nel merito, i termini dell’art. 14-bis, comma 2, lett. c), della legge n. 241 del 1990 sono massimi e nessuna norma preclude di concludere anticipatamente; la scelta risponde al principio di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e all’interesse alla tempestività di cui all’art. 2 della medesima legge.

Il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di bonifica non è condizione di formazione del titolo abilitativo PAS. La competenza è del Consorzio e non del Genio civile, che interviene solo per le modifiche agli strumenti urbanistici. La determinazione conclusiva ha recepito l’impegno della società a ottenere il parere prima di avviare i lavori, così che la realizzazione era condizionata al suo rilascio, effettivamente avvenuto l’11 luglio 2025. Le censure sulle autorizzazioni provinciali alle emissioni e agli scarichi sono infondate, non richiedendo l’impianto cogeneratore di potenza inferiore a 1 MW le autorizzazioni di cui agli artt. 269, 113 e 124 cod. amb..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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