Astreinte negata al debitore pubblico per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 382 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione e ne ordina l’esecuzione, nominando il commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è però automatica. Le peculiari condizioni del debitore pubblico, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito costituiscono ragioni ostative valutabili in concreto, rilevabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. Il potere di graduazione dell’importo resta affidato alla discrezionalità del giudice.
Il Fatto
I ricorrenti hanno prestato servizio come docenti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza non definitiva e una successiva sentenza definitiva del giudice del lavoro, l’Amministrazione è stata condannata a costituire in loro favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle somme indicate per ciascun ricorrente in relazione agli anni scolastici lavorati.
Le pronunce, notificate all’Amministrazione e non impugnate, sono passate in giudicato senza essere spontaneamente eseguite. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito delle somme e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha contestato l’inadempimento. Essa è stata pertanto condannata a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta elettronica con l’accredito delle somme determinate nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, il Collegio ha nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare, il quale dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso.
Quanto alla richiesta astreinte, il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente. Le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive costituiscono però fattori da valutare in concreto, sia nella verifica dei presupposti sia nella graduazione dell’importo.
Alla luce di tale indirizzo, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, nella specie, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda di condanna alla penalità di mora è stata quindi respinta, mentre le spese di lite, liquidate in € 1.100,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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