Recupero compensi attività extraprofessionale: detraibili i costi sostenuti (TAR Piemonte n. 1186 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di recupero delle somme percepite dal pubblico dipendente per l’esercizio di attività extraprofessionale non autorizzata, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, l’importo da riversare all’Amministrazione non coincide con il ricavo lordo accertato, ma con l’utile dell’attività, costituito dalla differenza tra i ricavi e i costi documentati. Qualificare il ricavo come compenso netto viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività dell’accertamento. Il provvedimento di recupero ha carattere vincolato, sicché la sua adozione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. Parimenti infondata è la censura concernente l’an debeatur, quando lo svolgimento dell’attività risulti provato attraverso gli accertamenti della Guardia di Finanza e la non occasionalità delle cessioni.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio, impugna l’atto con cui il Comando di appartenenza ha disposto il recupero di compensi asseritamente percepiti per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata, per un importo pari a € 22.070,00, oltre agli atti presupposti richiamati nello stesso provvedimento.
La pretesa si fonda su verifiche della Guardia di Finanza, che hanno accertato la vendita non occasionale di cani di razza negli anni 2017-2020, con cessioni documentate tramite l’anagrafe canina e corrispettivi in contanti. L’Amministrazione ha contestato la violazione dell’art. 894 d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente contesta la pretesa nell’an e nel quantum.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene sufficientemente provato lo svolgimento dell’attività extraprofessionale non autorizzata. La natura imprenditoriale dell’attività emerge dal numero dei cani venduti, dall’utilizzo di siti internet e dal prezzo unitario dei singoli esemplari.
Quanto all’an debeatur, il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La censura è priva di pregio: il procedimento di recupero ha carattere vincolato, trattandosi di attività doverosa per l’Amministrazione, che ha indicato l’importo delle somme da riversare e ha messo il dipendente in mora, anche ai fini dell’interruzione della prescrizione. Il Collegio richiama in proposito T.A.R. Puglia, Sez. II, sentenza n. 848/2018 del 28 marzo 2018, Cons. Stato, Sez. I, parere n. 671/2019 del 13 febbraio 2019 e Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 4091/2021 del 13 aprile 2021.
È invece fondato il motivo sul quantum debeatur. Il ricorrente ha documentato spese veterinarie sostenute nel triennio 2017/2020 pari a € 9.699,00, importo corrispondente a quasi la metà della somma accertata dalla Guardia di Finanza e richiesta dall’Amministrazione.
Poiché si verte in esercizio di attività imprenditoriale, nella quale l’utile è costituito dalla differenza tra i ricavi e i costi, tali somme vanno detratte dall’importo che il ricorrente è tenuto a riversare. L’atto impugnato ricostruisce il ricavo come se fosse un compenso netto, violando i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività dell’accertamento.
Entro questi limiti il ricorso è accolto. Le spese di lite sono compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate, con restituzione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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