Esclusione dal concorso Vigili del Fuoco per prova pratica non completata (Cons. Stato n. 6740 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali, la lex specialis che sanzioni con l’esclusione il mancato completamento della prova di capacità operativa, anche quando l’interruzione dipenda da infortunio, è legittima e vincola la Commissione. Il candidato che lamenti l’interruzione per causa di forza maggiore deve provare il nesso eziologico tra la prova sostenuta e l’evento lesivo. Non assolve a tale onere il certificato medico rilasciato da specialista privato due settimane dopo, in assenza di dichiarazione immediata a verbale. Le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione sono sindacabili solo per palese irrazionalità, e la richiesta di C.T.U. volta a verificare la condizione fisica attuale del candidato è estranea all’oggetto del giudizio, che riguarda la legittimità dell’operato amministrativo.
Il Fatto
Il candidato partecipava alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, indetta con decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 238 del 14 novembre 2018, finalizzata alla stabilizzazione del personale iscritto negli elenchi di cui all’art. 6 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Nel corso della prova di capacità operativa del 14 giugno 2022 il candidato accusava un affaticamento muscolare durante le trazioni e non completava la prova. Due settimane dopo produceva un certificato medico di specialista privato a giustificazione dell’interruzione. L’Amministrazione ne disponeva l’esclusione dalla procedura. Il TAR Lazio, Sezione Prima, con sentenza n. 5325/2024, rigettava il ricorso; il candidato proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 8 del D.M. n. 238/2018, che richiama l’allegato C del bando. Quest’ultimo prevede che l’interruzione di uno dei quattro moduli della prova, o la mancata esecuzione di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante la prova, determina il non superamento del modulo e dell’intera prova, con conseguente non idoneità ed esclusione dalla procedura, oltre agli effetti di cui all’art. 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, e all’art. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, cioè la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
L’appellante, con il primo motivo, imputava il mancato superamento a causa di forza maggiore; con il secondo, censurava le modalità di esecuzione della prova. La Corte rileva che l’atto di appello resta fuori tiro rispetto al nucleo della controversia, incentrato sulla carenza di elementi univoci circa il nesso eziologico tra la prova e l’infortunio lamentato, peraltro non dichiarato a verbale nell’immediatezza.
Quanto alle modalità di svolgimento, esse rientrano nelle determinazioni tecnico-discrezionali rimesse alla Commissione, sindacabili solo per palese irrazionalità, e nella specie risultano sfornite di supporto probatorio. La Corte osserva inoltre che l’allegato C non è stato impugnato nella parte in cui prevede l’esclusione anche in caso di infortunio.
La richiesta di C.T.U. è disattesa: il giudizio non mira a verificare la condizione fisica attuale dell’appellante, ma la legittimità delle valutazioni amministrative in sede concorsuale. Il gravame è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.