L’ordine di demolizione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né l’indicazione dell’area da acquisire (TAR Puglia n. 159 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, avendo natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato sia nell’an che nel quid, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non configurandosi alcun apporto collaborativo del destinatario capace di condurre a una diversa conclusione. La mancata esatta individuazione dell’area di sedime e dell’eventuale area ulteriore da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, poiché l’accertamento dell’inottemperanza ha natura di atto ad efficacia meramente dichiarativa di un effetto già verificatosi alla scadenza del termine, e la specificazione dell’area può essere colmata nel successivo provvedimento di acquisizione.
Il Fatto
La controversia riguarda l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto ai ricorrenti, proprietari di due fondi contigui, di rimuovere una serie di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta idrogeologico: opere consistite nell’accorpamento dei lotti, nella sistemazione dell’intera area con camminamenti, vialetti, aiuole, pavimentazioni, installazione di cancelli e serbatoi, nonché nella realizzazione di manufatti accessori a servizio di un prefabbricato abusivo preesistente, già oggetto di un precedente ordine di ripristino.
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza deducendo due motivi: la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria per l’omessa indicazione delle conseguenze sanzionatorie e della cosiddetta area necessaria oggetto di futura acquisizione gratuita. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso entrambe le censure. Quanto al primo motivo, ha ricordato che l’attività di repressione degli abusi edilizi ha carattere vincolato e dovuto e che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, non richiede l’adempimento della comunicazione di avvio del procedimento: trattandosi di atto il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata esecuzione dell’opera in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo, non sono configurabili margini di apprezzamento che rendano utile l’apporto partecipativo del destinatario.
La Corte ha richiamato la natura vincolata, sia nell’an che nel quid, del potere sanzionatorio esercitato dal Comune in materia edilizia, evidenziando che l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e che le garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990 non trovano applicazione in un contesto in cui non è possibile una diversa determinazione dell’amministrazione.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato conteneva correttamente l’avvertenza sulle conseguenze previste dall’art. 31 del TU Edilizia in caso di inottemperanza, mentre non è necessaria la preventiva indicazione dell’area che verrà acquisita: tale individuazione va effettuata nel successivo atto di accertamento dell’inottemperanza, il quale ha natura dichiarativa di un effetto acquisitivo già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione.
L’esatta specificazione dell’area di sedime e dell’eventuale area ulteriore da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale deve quindi essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate. Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato respinto, con declaratoria di nullità delle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.