Rinuncia al ricorso e estinzione del processo amministrativo con spese compensate (TAR Veneto n. 375 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e non opposta da chi ha interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm. Il rinunciante è di regola tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, ma il collegio può compensarle avuto riguardo a ogni circostanza. Ai fini della compensazione rilevano l’espressa adesione della parte resistente alla rinuncia e la costituzione meramente formale delle altre parti. Il giudice, preso atto della rinuncia e dell’assenza di opposizione, dichiara l’estinzione e regola le spese.

Il Fatto

Due società agricole hanno impugnato davanti al TAR Veneto gli atti con cui Anas s.p.a. ha approvato il progetto definitivo di una variante stradale, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e approvazione del piano particellare di esproprio. Il ricorso investiva anche il decreto di compatibilità ambientale, il parere della Commissione tecnica VIA-VAS, il decreto di conclusione della Conferenza di servizi e i relativi atti di avvio del procedimento, con domande di accertamento e condanna rispetto alle condizioni ambientali imposte.

Si sono costituiti per resistere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas s.p.a., la Regione Veneto e il Comune di Verona. Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando di aver raggiunto una soluzione transattiva con Anas, e hanno chiesto la compensazione delle spese. Anas ha aderito alla rinuncia a spese compensate; le altre parti non si sono opposte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 84 cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta e depositata, o resa in udienza e documentata a verbale. La rinuncia va notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali. Le ricorrenti hanno notificato tempestivamente la rinuncia alle parti resistenti. Anas s.p.a. ha espresso la propria adesione alla rinuncia. Le altre parti non hanno proposto opposizione. Ne deriva che non sussistono ragioni per proseguire il giudizio.

Su queste basi il Collegio prende atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del processo, richiamando gli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm. La declaratoria consegue in via automatica al verificarsi dei presupposti: dichiarazione rituale, notificazione tempestiva, mancata opposizione dei controinteressati alla prosecuzione.

Quanto alle spese, l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. pone a carico del rinunciante il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. Il Tribunale ritiene di disporre la compensazione valorizzando due elementi: l’espressa adesione di Anas alla rinuncia e la costituzione solo formale delle parti resistenti. Il dispositivo dà atto della rinuncia, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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