Revoca del nulla-osta per lavoratore straniero: congruità accertata solo dai professionisti abilitati (TAR Veneto n. 376 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per le istanze di nulla-osta all’assunzione di lavoratori stranieri presentate nel corso del 2023, la verifica di congruità del numero delle richieste in relazione alla capacità economica del datore di lavoro è demandata in via esclusiva ai professionisti indicati dall’art. 1 della legge n. 12 del 1979, che la attestano con propria asseverazione. Il potere di verifica pubblica permane, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del d.l. n. 73 del 2022, solo nell’ipotesi dei controlli a campione. È pertanto illegittimo il provvedimento prefettizio di revoca del nulla-osta fondato sul parere ostativo dell’Ispettorato del lavoro in ordine alla capacità economica del datore, quando l’asseverazione di congruità sia stata regolarmente rilasciata e trasmessa all’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di datore di lavoro, presentava in data 4 dicembre 2023 la richiesta di nulla-osta per l’ingresso nel territorio nazionale di un cittadino extracomunitario, nell’ambito delle quote annuali stabilite dal d.P.C.M. 27 settembre 2023. In data 19 maggio 2024 la Prefettura rilasciava il nulla-osta. Successivamente, il 17 febbraio 2025, la stessa Prefettura avviava il procedimento di revoca, sulla base del parere ostativo dell’Ispettorato del lavoro, che aveva ravvisato l’insufficienza della capacità economica del datore.
Il ricorrente documentava di soddisfare il requisito reddituale, producendo la dichiarazione dei redditi per il 2023 e l’asseverazione di un professionista abilitato. Ciononostante, il 12 marzo 2025 la Prefettura adottava la revoca con la medesima motivazione. Il ricorrente impugnava allora il provvedimento davanti al TAR, che accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 296 del 2025, sospendendo l’efficacia dell’atto e ordinando il riesame, cui l’Amministrazione non provvedeva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla titolarità del potere di verifica. Osserva che l’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 impone allo Sportello unico di acquisire la valutazione sulla congruità delle richieste, ma che l’art. 44, comma 1, del d.l. n. 73 del 2022, convertito nella legge n. 122 del 2022, per le annualità dal 2021 al 2023 demanda tale verifica in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12 del 1979.
In applicazione del principio tempus regit actum, poiché l’istanza è stata presentata il 4 dicembre 2023, la verifica della congruità ricadeva nell’ambito di applicazione della disciplina derogatoria. Il comma 2 della stessa disposizione precisa che la verifica tiene conto anche della capacità patrimoniale e dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa e che, in caso di esito positivo, è rilasciata apposita asseverazione, che il datore produce unitamente alla richiesta.
Il Collegio rileva inoltre che l’Amministrazione non ha dimostrato che l’Ispettorato abbia formulato la valutazione negativa all’esito di controlli a campione: solo in tale ipotesi, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 44, l’autorità pubblica è titolare del potere di verificare e negare la congruità. È invece provato che l’asseverazione era stata favorevolmente resa e trasmessa all’Amministrazione procedente prima dell’emanazione del provvedimento impugnato.
Ne consegue l’illegittimità della revoca motivata sul parere ostativo dell’Ispettorato. Il ricorrente era onerato soltanto di produrre allo Sportello unico l’asseverazione del professionista, onere puntualmente assolto. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle restanti censure, e le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione, anche in ragione della mancata esecuzione del riesame disposto in sede cautelare.
Nota della Redazione
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