Falsa dichiarazione e verifica anomalia nelle gare PNRR: l’offerta tecnica non è un mendacio (TAR Puglia n. 171 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa in sede di offerta con cui l’operatore economico indica un’officina per le attività di manutenzione non costituisce un’attestazione di stato su un fatto presente, ma un impegno negoziale a contenuto prognostico, riconducibile alla promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. Ne consegue che l’eventuale indisponibilità dell’officina non integra un vizio genetico dell’offerta, ma un potenziale difetto funzionale del rapporto, rilevante solo sul piano dell’inadempimento contrattuale. La sanzione espulsiva è ancorata, ai sensi dell’art. 94 e ss. D.lgs. n. 36/2023, al mendacio su situazioni di fatto oggettive, attuali e idonee a indurre in errore la P.A. La mancata attivazione della verifica facoltativa dell’anomalia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo a fronte di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. La censura avverso una clausola di gara che consenta di scegliere la base di calcolo dello sconto richiede la dimostrazione concreta dell’irragionevolezza, non bastando la sola descrizione del meccanismo in astratto.
Il Fatto
Una società partecipante alla gara indetta da una municipalizzata per l’affidamento della fornitura di autocompattatori (Lotto 8) ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto che la stazione appaltante, indotta in errore dalla falsa dichiarazione dell’aggiudicataria, avrebbe attribuito 4 punti per il sub-criterio relativo al servizio di assistenza e manutenzione, sulla base dell’indicazione di un’officina che, tuttavia, non avrebbe mai assunto impegni verso l’aggiudicataria medesima.
Ha inoltre lamentato l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta economica, reputando non realistico il ribasso sui servizi di manutenzione e fittizio quello sui listini ricambi, e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad aggiudicarsi la gara. Nelle more del giudizio è stato stipulato il contratto, con ordine di fornitura emesso in data 24.12.2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito, rilevando che, pur privilegiando l’art. 125 cod. proc. amm. la stabilità del contratto stipulato in materia di fondi PNRR, permane l’interesse al ricorso anche ai fini di un’eventuale tutela risarcitoria e dell’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. Ha altresì escluso l’inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, trattandosi di atto meramente confermativo dell’aggiudicazione già impugnata.
Nel merito, quanto alla dedotta falsità, il Collegio ha escluso l’integrazione dell’elemento costitutivo del falso dichiarativo. La dichiarazione resa dall’aggiudicataria, secondo cui il servizio sarebbe stato garantito dall’officina indicata, non costituisce attestazione di un fatto presente, ma un impegno negoziale a contenuto prognostico. La lex specialis non richiedeva contratti perfezionati con i centri-assistenza in sede di offerta, accontentandosi della mera indicazione di una struttura entro una determinata distanza.
Il Tribunale ha poi riconosciuto che il punteggio per il sub-criterio B.9 non fosse dovuto, ma ha applicato la prova di resistenza: sottraendo i 4 punti contestati, il punteggio dell’aggiudicataria scenderebbe a 88,31 punti, mantenendo un distacco significativo rispetto agli 82,24 punti della ricorrente. Ha pertanto esaminato le ulteriori doglianze, ritenendole infondate.
Quanto all’omessa verifica dell’anomalia, la legge di gara la prevedeva come obbligatoria solo in presenza di almeno tre offerte; la mancata attivazione di quella facoltativa è espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile in assenza di macroscopica illogicità. La censura sul ribasso del 10% sui servizi di manutenzione è risultata generica, priva di analisi dei costi della manodopera. Il Tribunale ha infine esaminato, nonostante l’assorbimento, la questione del ribasso sui listini ricambi, evidenziando profili di astratta opinabilità della clausola che consente di scegliere la base di calcolo dello sconto, ma ha respinto la censura per la mancata dimostrazione della sua irragionevolezza concreta da parte della ricorrente, che non aveva comparato i listini né richiesto la piena ostensione degli atti pur avendone gli strumenti processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.