Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 301 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza resa dal giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per ogni anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di un importo complessivo di € 1.000,00.
La sentenza era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente ed era passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha dato spontanea esecuzione, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta elettronica, la ricorrente ha chiesto l’attivazione della stessa con l’accredito della somma oggetto della condanna e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito i presupposti dell’azione di ottemperanza richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il giudice amministrativo ha verificato la sussistenza dei requisiti. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Essendo circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendosi tale importo equiparare a voci retributive.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad altro Dirigente, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni successivi alla comunicazione. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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