Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 511 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. è esperibile quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per l’adempimento delle Amministrazioni dello Stato decorre dalla notificazione della sentenza. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione e l’omessa contestazione dell’inottemperanza integrano prova del mancato adempimento. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 19/2024 in data 23 gennaio 2024 del Tribunale di Piacenza – Sezione Civile. Con tale pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Il giudice amministrativo accerta inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era intervenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il TAR ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione trasmessa dal ricorrente. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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