Compensi forfettari illegittimi se non adeguati all’importanza dell’opera (TAR Lazio n. 14147 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 3, della legge n. 49/2023, nel disciplinare i compensi dei professionisti che prestano attività in favore degli agenti della riscossione, non richiede l’applicazione integrale dei parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, ma impone che il compenso sia comunque adeguato all’importanza dell’opera, tenendo conto dell’eventuale ripetitività della prestazione. I parametri tabellari ministeriali, ancorché non vincolanti per l’agente della riscossione, costituiscono il necessario termine di raffronto per valutare l’adeguatezza dell’onorario. È illegittima la previsione regolamentare che determini compensi fissi e forfettari in misura manifestamente sproporzionata rispetto a detti parametri, senza che la natura seriale del contenzioso giustifichi uno scostamento così radicale. L’ente pubblico è legittimato ad adottare un sistema “bifasico” di determinazione dei compensi, ma i valori previsti per il contenzioso seriale devono essere ragionevoli e proporzionati.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ha adottato un nuovo Regolamento per la costituzione e la gestione dell’elenco degli avvocati del libero foro cui affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025. L’Ordine degli Avvocati di Roma ha impugnato il Regolamento nella parte in cui prevede, per il contenzioso di tipo seriale, compensi fissi e forfettari determinati da una Tabella allegata, ritenendoli lesivi del decoro e della dignità della professione forense e non conformi alla disciplina sull’equo compenso.
Il ricorrente ha censurato anche la limitazione del rimborso delle spese di trasferta alle sole trasferte extra-distrettuali e la previsione che limita l’iscrizione all’elenco a un solo distretto di Corte d’Appello. L’ADER si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del COA e chiedendo il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando la legittimazione dell’Ordine circondariale a tutelare gli interessi unitari della categoria rappresentata, inclusa la dignità e il decoro professionale. Ha precisato che la legittimazione del Consiglio Nazionale Forense ex art. 5, comma 4, legge n. 49/2023 costituisce una tutela aggiuntiva e non derogatoria del potere degli Ordini territoriali.
Nel merito, il Collegio ha escluso che la determinazione unilaterale dei compensi sia di per sé illegittima, configurando il rapporto come un contratto per adesione con condizioni rese conoscibili ex ante. Ha inoltre ritenuto legittimo il sistema “bifasico” che distingue tra contenzioso seriale e contenzioso particolare, e ha giudicato non irragionevole la sanzione della cancellazione dall’elenco per il rifiuto reiterato di assumere incarichi.
Tuttavia, il TAR ha accolto il ricorso con riguardo ai compensi previsti per il contenzioso seriale. Ha rilevato che la Tabella allegata prevede importi fissi che si discostano in misura radicale dai parametri del D.M. n. 55/2014, con scostamenti che raggiungono anche oltre il 90% rispetto ai valori minimi. La natura routinaria del contenzioso e l’esigenza di contenimento della spesa pubblica non giustificano una “rottura” così evidente rispetto al dato parametrico, che costituisce comunque il criterio di orientamento per valutare l’adeguatezza del compenso. L’amministrazione non ha fornito motivazioni convincenti circa la ragionevolezza di tale scostamento.
Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima la previsione che esclude il rimborso delle spese di trasferta infra-distrettuali, in quanto incide sul compenso effettivo e contrasta con l’obbligo di assicurare compensi adeguati. Ha invece rigettato la censura relativa alla limitazione dell’iscrizione a un solo distretto, ritenuta rispondente a esigenze organizzative e non discriminatoria.
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Nota della Redazione
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