Ottemperanza al giudicato e carta docente escludono astreinte per crisi finanza pubblica (TAR Veneto n. 304 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente non di ruolo alla carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico integrino le “altre ragioni ostative” elaborate dall’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a termine alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso una sentenza che accerta il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna dell’amministrazione al pagamento di complessivi euro 1.500,00. La pronuncia è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione e non è stata spontaneamente eseguita.
Decorso il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla riconduzione del ricorso all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La sentenza ottemperanda è stata notificata in via telematica ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi.
Accertato il passaggio in giudicato della pronuncia, comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni. L’ordine consiste nell’attivare la carta elettronica e nel versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, poiché tale somma non è equiparabile a voci retributive.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono cause legittime di impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
Il Tribunale respinge invece la domanda di astreinte. Richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative” in considerazione della specialità del debitore pubblico, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna. Rileva inoltre la complessità del procedimento di attivazione della carta, che coinvolge uffici territoriali e società esterne, e la mole eccezionale del contenzioso seriale sul dispositivo digitale, così spiegando ragionevolmente il ritardo dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con clausola di distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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