Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Puglia n. 1010 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. In tal caso, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., attesa l’evidente fondatezza iniziale della domanda, e sono poste a carico dell’Amministrazione che abbia ottemperato solo nelle more del giudizio.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti precarie, avevano ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della “Carta docente” per gli anni scolastici indicati in sentenza. Non avendo l’Amministrazione provveduto spontaneamente all’esecuzione, le stesse proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare piena esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Solo successivamente alla notifica del ricorso di ottemperanza, in data 30.01.2026, la parte resistente provvedeva a eseguire il giudicato. La difesa delle ricorrenti, nel depositare istanza di passaggio in decisione, dichiarava la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite in base alla soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto l’Amministrazione aveva soddisfatto pienamente la pretesa delle ricorrenti nel corso del giudizio.
La pronuncia si fonda sul principio secondo cui l’ottemperanza mira a ottenere l’esecuzione del giudicato. Una volta che l’Amministrazione vi ha provveduto, viene meno l’interesse alla decisione del ricorso, che deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, previsto dall’art. 91 cod. proc. civ. L’Amministrazione, avendo ottemperato solo nelle more del giudizio e non prima della notifica del ricorso, ha dimostrato l’iniziale fondatezza della pretesa azionata, giustificando la condanna al pagamento delle spese in favore delle ricorrenti, liquidate in complessivi Euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione ha tenuto conto della serialità della controversia.
Nota della Redazione
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