No all’astreinte per crisi di finanza pubblica nel giudicato (TAR Veneto n. 211 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è accolto quando la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e risulta infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il giudice amministrativo dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va invece disposta quando la crisi della finanza pubblica, l’ammontare del debito pubblico e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrino le “altre ragioni ostative” che la norma aggiunge al limite della manifesta iniquità.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente e della somma di € 500,00 per la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero non ha proposto gravame e la pronuncia è passata in giudicato, come attestato dal certificato di passaggio in giudicato reso dall’Ufficio competente.

Notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, il ricorrente ha rilevato l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di proporre l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Nel caso concreto tutti i presupposti risultano integrati.

La sentenza da ottemperare è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato è documentato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..

Essendo circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina quindi commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, perché provveda nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve curare l’allocazione in bilancio della somma, l’impegno, la liquidazione, l’ordine e il pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

La domanda di penalità di mora è invece respinta. Il Collegio richiama la Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. — in considerazione della specialità, favorevole al debitore pubblico, delle difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio — ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”. Nel caso concreto la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna. Rileva inoltre che l’esecuzione delle sentenze relative alla Carta elettronica coinvolge più soggetti e strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale, secondo un procedimento articolato in più fasi: il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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