Revoca contratto soggiorno illegittima se rapporto di lavoro provato (TAR Emilia-Romagna n. 83 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il provvedimento prefettizio che la disponga per mancata instaurazione del rapporto di lavoro è illegittimo quando il ricorrente offra prove documentali idonee a dimostrare che l’attività lavorativa è stata effettivamente prestata. La sentenza del giudice del lavoro che rigetti la domanda per difetto di prova del licenziamento orale e dell’adibizione a mansioni superiori non esclude l’esistenza del rapporto, investendo questioni trasversali e attinenti al diverso riparto dell’onere probatorio. La revoca non può dunque fondarsi sull’assenza di una formalizzazione dell’assunzione che la stessa amministrazione ha contribuito a non verificare.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero, aveva ottenuto dalla Prefettura il nulla osta al rilascio della carta blu UE per lavoro altamente qualificato, su richiesta della società datrice di lavoro. In data 21 febbraio 2023 stipulava con la stessa il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, con indicazione del C.C.N.L., del livello di inquadramento, delle mansioni e del luogo di lavoro.

Solo in occasione del fotosegnalamento in Questura apprendeva che il datore non aveva mai regolarizzato l’assunzione. Dopo aver chiesto chiarimenti, veniva licenziato oralmente. La Prefettura disponeva quindi la revoca del contratto di soggiorno e della richiesta di permesso di soggiorno. Il Tribunale, in sede cautelare, rilevava la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 e ordinava il riesame. L’amministrazione confermava la revoca con nuovo provvedimento, ritenendo non accertabile l’effettiva instaurazione del rapporto. Avverso tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo provvedimento superato e assorbito da quello di conferma. Passa quindi all’esame dei motivi aggiunti, che ritiene fondati.

Il ricorrente ha prodotto una serie di evidenze documentali dalle quali si desume che, dopo la stipula del contratto di soggiorno, egli ha prestato attività lavorativa: la busta paga relativa a maggio 2023, la documentazione fotografica dell’attività svolta quale disegnatore, non contestata dall’amministrazione, e due dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Secondo il Tribunale, tale circostanza non è smentita dalla sentenza del Giudice del Lavoro. Quest’ultima, richiamando il principio per cui il lavoratore che impugni il licenziamento deducendone l’intimazione orale ha l’onere di provarne il fatto costitutivo, si limita a ritenere non adeguatamente comprovati il licenziamento e l’adibizione a mansioni superiori. Non si pronuncia invece sull’an dell’instaurazione del rapporto.

Il passaggio in cui il Giudice del Lavoro esclude che il contratto prodotto possa qualificarsi come contratto di lavoro subordinato “vero e proprio” attiene, per il Collegio, alla sola inidoneità di quel peculiare modello — il contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 — a comprovare le mansioni effettivamente svolte, non all’esistenza del rapporto.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di conferma, che ha revocato il contratto di soggiorno per l’impossibilità di accertare l’instaurazione del rapporto. Il ricorso per motivi aggiunti è accolto e l’atto annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese sono compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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