Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Veneto n. 209 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Il Fatto

Un docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, otteneva dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docente, compenso accessorio previsto dall’art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001, con condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di € 831,78, oltre interessi e rivalutazione.

Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione, e decorso inutilmente il termine dilatorio per l’esecuzione forzata, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di pagare gli importi oggetto del capo condannatorio e che fosse nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla qualificazione della fattispecie: la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, è titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Quanto al titolo esecutivo, il Tribunale osserva che la sentenza risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È quindi integrato anche il presupposto della ritualità della notifica.

Il Collegio rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Essendo circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Sempre in accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro dirigente e con ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.

Il Collegio puntualizza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Le spese di lite, liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022 e ridotte della metà in ragione del carattere seriale della controversia, sono poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 339,00 a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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