Obblighi TUSP delle amministrazioni socie di società quotate (TAR Veneto n. 136 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) che hanno come destinatarie le pubbliche amministrazioni si applicano anche quando queste detengano o acquisiscano partecipazioni per il tramite di una società quotata. La clausola dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., secondo cui il decreto si applica alle società quotate solo se espressamente previsto, opera esclusivamente in favore di queste ultime e non esonera le amministrazioni socie dai loro obblighi. Di conseguenza, l’acquisto anche indiretto di una partecipazione societaria impone la delibera consiliare analiticamente motivata ex artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P., con trasmissione all’Autorità e alla Corte dei conti. Tale obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house, soggetta al controllo analogo dei soci pubblici.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da numerosi comuni e operante in house providing nel servizio idrico e nella gestione dei rifiuti, deteneva una controllata che ha acquisito l’intero capitale sociale di un’ulteriore società, internalizzando così un’attività di manutenzione delle reti. L’operazione è stata perfezionata senza alcuna delibera dei comuni soci.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria e ha emesso un parere motivato ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, contestando la violazione degli obblighi di deliberazione e comunicazione. A fronte del rifiuto espresso o tacito dei comuni di adeguarsi, l’Autorità ha proposto ricorso, chiedendo l’accertamento dell’inerzia e la condanna a provvedere. Il comune resistente non ha fornito alcun riscontro al parere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla legittimazione straordinaria dell’Autorità, il Tribunale ha ritenuto che l’art. 21-bis della legge n. 287/1990 non circoscriva l’azione ai soli provvedimenti espressi, ma consenta di censurare anche i comportamenti omissivi lesivi dell’interesse pubblico alla concorrenza. L’atipicità delle azioni giustifica il ricorso avverso il silenzio, coerentemente con il bene giuridico protetto.
Nel merito, la questione centrale ha riguardato l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P.. Riprendendo il criterio letterale e richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2025, il Tribunale ha osservato che la clausola di esonero menziona le sole società quotate e non le amministrazioni. Essa, quale norma derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione.
Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 3880 del 2023, secondo cui la clausola riguarda le disposizioni che abbiano come destinatario diretto le società, non le amministrazioni socie. La natura della società partecipata non incide dunque sugli obblighi posti in capo ai soci pubblici.
Ne deriva che, per il combinato disposto degli artt. 7 e 8 del T.U.S.P., l’amministrazione che acquisisce una partecipazione indiretta deve adottare la delibera analiticamente motivata ex art. 5, con trasmissione all’Autorità e alla Corte dei conti. L’obbligo si rafforza quando l’acquisto è compiuto da una società in house, poiché la decisione non può essere assunta autonomamente dalla società, dovendo essere deliberata dai soci che esercitano il controllo analogo.
Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dell’inerzia del comune, ha annullato l’eventuale nota di riscontro negativo e ha condannato l’ente a conformarsi al parere mediante l’adozione della delibera entro sessanta giorni. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.