ARERA sulle tariffe rifiuti esercita controllo e non sostituisce enti locali (TAR Lombardia n. 3508 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del Piano Economico Finanziario da parte di ARERA costituisce l’atto finale di un procedimento complesso e assume natura di atto di controllo del rispetto del metodo tariffario prefissato, non di esercizio di un autonomo potere sostitutivo degli enti locali. La titolarità della funzione di determinazione della tariffa resta in capo agli enti territorialmente competenti, ai quali spetta definire in concreto i corrispettivi, potendo pattuire prezzi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione del metodo. Ne consegue la legittimità della disciplina che impone l’applicazione immediata, quali prezzi massimi del servizio, delle tariffe validate dall’ente territorialmente competente fino all’approvazione da parte dell’Autorità. Gli atti endoprocedimentali dell’ente di governo dell’ambito e del Comune, adottati prima dell’approvazione di ARERA, non sono immediatamente impugnabili.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia la determinazione del direttore generale dell’agenzia territoriale regionale con cui è stata approvata la validazione dell’aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024-2025, la delibera consiliare comunale di presa d’atto e le successive note del Comune, unitamente, in via accessoria, alla delibera ARERA n. 363/2021.
La ricorrente ha dedotto la nullità dell’atto per difetto assoluto di potere dell’autorità regionale in materia tariffaria, l’illegittimità della disciplina ARERA nella parte in cui riconosce efficacia immediata alle tariffe validate dall’ente locale e, in via derivata, l’illegittimità degli atti comunali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per natura applicativa dei propri atti; l’agenzia ha sollevato l’incompetenza funzionale del TAR adito e, in subordine, l’inammissibilità per carattere endoprocedimentale degli atti gravati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che il ricorso investe con motivi diretti anche una deliberazione di ARERA, autorità di regolazione, con conseguente radicarsi della competenza del giudice adito.
Nel merito il ricorso è infondato, perché confonde la funzione regolatoria con quella tariffaria. L’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 attribuisce ad ARERA funzioni di regolazione e controllo, tra cui la predisposizione e l’aggiornamento del metodo tariffario e l’approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo dell’ambito. L’art. 2, comma 17, della legge n. 481/1995 qualifica le tariffe come prezzi massimi unitari dei servizi.
L’aggettivo “massimi“, secondo la giurisprudenza richiamata, è inequivocabile: gli enti territorialmente competenti possono pattuire con i gestori prezzi inferiori a quelli risultanti dal metodo ARERA. L’approvazione della tariffa da parte dell’Autorità è dunque atto di natura tecnica che non incide sulla titolarità della funzione di determinazione della tariffa, spettante agli enti locali.
Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale del metodo tariffario: predisposizione del piano da parte di Comune e gestore, verifica da parte dell’ente territorialmente competente, approvazione del piano e trasmissione ad ARERA, approvazione delle tariffe da parte del Comune e, infine, verifica di coerenza e approvazione da parte di ARERA. L’approvazione assume così il valore di ultimo atto di un procedimento complesso con funzioni di controllo, rientrante nel sistema dei controlli consentiti sugli atti degli enti locali dal nuovo paradigma costituzionale, che esclude un controllo generalizzato di legittimità.
Alla luce di tale qualificazione, la disciplina che prevede l’applicazione immediata, salvo conguaglio, delle tariffe validate dall’ente locale non costituisce esercizio di un potere autonomo di ARERA, ma riconoscimento della titolarità della funzione in capo agli enti locali. Il pagamento immediato salvo conguaglio è d’altro canto effetto fisiologico di ogni sistema tariffario per un servizio reso con continuità.
Per la parte restante il ricorso è inammissibile, perché impugna gli atti dell’agenzia e del Comune prima della loro approvazione da parte di ARERA, con conseguente compromissione dei poteri non ancora esercitati dall’Autorità. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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