Riesame del diniego di permesso di costruire e violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 (TAR Puglia n. 238 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, svolge una funzione procedimentale di garanzia del contraddittorio: il provvedimento finale di diniego deve risultare coerente con le ragioni ivi indicate e deve dare conto delle osservazioni presentate dall’istante. L’incoerenza tra le motivazioni del diniego e quelle della comunicazione integra un vizio di legittimità che fonda il fumus boni iuris ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, potendo il giudice amministrativo disporre, in via incidentale, il riesame dell’atto impugnato da parte dell’Amministrazione. In tale evenienza, il periculum in mora è ravvisabile nella lesione attuale dell’interesse del ricorrente alla definizione del procedimento, con fissazione di un termine per la rivalutazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Otranto aveva negato il permesso di costruire per l’ampliamento di un’abitazione rurale ai sensi della legge regionale n. 14/2009, con sistemazioni esterne e realizzazione di una piscina, su un terreno in località Frassanito. Il diniego era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, alla quale la ricorrente aveva fatto seguire osservazioni, acquisite dall’Amministrazione. Avverso il diniego, la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di esame della domanda cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che il ricorso appare assistito da tale presupposto con specifico riguardo alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. In particolare, le motivazioni poste a fondamento del diniego non appaiono coerenti con quelle indicate nella comunicazione dei motivi ostativi del 12.12.2025, né risultano scaturire dalle osservazioni presentate dall’istante e acquisite dal Comune.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ha ritenuto ravvisabile nel caso di specie, per come prospettato in ricorso. Il Collegio ha quindi ritenuto opportuno, piuttosto che rinviare ogni valutazione alla fase di merito, accogliere l’istanza cautelare, disponendo il riesame del diniego impugnato. L’Amministrazione è stata conseguentemente onerata di rivalutare il provvedimento entro un termine di quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, dando motivatamente conto delle circostanze in fatto e in diritto evidenziate dalla difesa della ricorrente.
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite della fase cautelare e ha fissato per la trattazione del merito la prima udienza pubblica del mese di aprile del 2027, dando atto dei pregressi contenziosi intercorsi tra le parti.
Nota della Redazione
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