Interpretazione delle clausole del bando e sindacato del giudice amministrativo sui punteggi tecnici (TAR Puglia n. 329 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di gara devono essere interpretate evitando letture eccessivamente rigorose che abbiano l’effetto di restringere la platea dei concorrenti, in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023. In presenza di una clausola generica, l’Amministrazione deve interpretarla nel senso più favorevole alla partecipazione, atteso che l’esclusione di un concorrente sulla base di un dettaglio tecnico non esplicitato nella lex specialis contrasterebbe con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza (richiamo a Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16 del 2025). La fusione per incorporazione configura una successione a titolo universale ex art. 2504-bis c.c., con automatico trasferimento della posizione di concorrente e dei relativi requisiti ai sensi degli artt. 94 e 100 d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione del Lotto 2 di una gara telematica, indetta per la conclusione di un Accordo Quadro multi-fornitore per la fornitura di dispositivi medici per la somministrazione di insulina. L’operatore, collocatosi al quinto posto della graduatoria, contestava l’ammissione alla gara della prima classificata, deducendo la difformità del dispositivo proposto rispetto alle specifiche tecniche minime del Capitolato, in particolare riguardo alla precisione degli incrementi di velocità basale richiesta per l’intero range operativo.

In via subordinata, la ricorrente censurava l’attribuzione dei punteggi premiali alle altre concorrenti per i sub-criteri della connettività con smartphone, degli avvisi ed allarmi e dell’assistenza tecnica, sostenendo che una diversa valutazione le avrebbe consentito di raggiungere una posizione utile per l’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione attiva della società ricorrente, subentrata nel rapporto processuale a seguito di fusione per incorporazione della società originaria partecipante, qualificando tale operazione come successione a titolo universale ex art. 2504-bis cod. civ.

Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo, ritenendo la tesi della ricorrente frutto di una lettura formalistica delle regole di gara. Il bando non specificava che il valore di 0,05 U/h dovesse mantenersi invariato per ogni regime di infusione né imponeva un vincolo di linearità assoluta sull’intero range operativo. Richiamando la giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia UE, causa C-27/2015, Pippo Pizzo), il giudice ha affermato che le clausole del bando vanno interpretate evitando letture che restringano la platea dei concorrenti, dovendo l’Amministrazione prediligere l’interpretazione più favorevole alla partecipazione.

Il Tribunale ha quindi condiviso la valutazione della stazione appaltante, che aveva ritenuto ammissibile la specifica sensibilità del dispositivo anche solo in un determinato segmento della curva di erogazione, valorizzando il principio del risultato e la tassatività delle cause di esclusione.

Il rigetto della doglianza sull’esclusione della prima classificata ha determinato l’assorbimento dei motivi concernenti i punteggi tecnici, atteso che l’eventuale accoglimento delle censure sarebbe stato comunque inidoneo a far conseguire alla ricorrente una posizione utile in graduatoria. In ogni caso, il Collegio ha rilevato che le ulteriori censure si risolvevano in un tentativo di sindacato sostitutivo precluso al giudice amministrativo in assenza di macroscopica irragionevolezza.

La valorizzazione della presenza fisica sul territorio è stata ritenuta una logica declinazione del criterio qualitativo in ambito sanitario, mentre la valutazione degli avvisi e la scelta di premiare la connettività con piattaforme di terze parti sono state giudicate ragionevoli, alla luce del principio di neutralità tecnologica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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