Partecipazioni indirette in società quotate e obblighi deliberativi delle amministrazioni socie (TAR Veneto n. 117 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 opera esclusivamente nei confronti delle società quotate e delle società da esse controllate, quali destinatarie dirette di singole disposizioni del Testo unico, e non riguarda le pubbliche amministrazioni socie. Ne consegue che la pubblica amministrazione che acquisisca una partecipazione societaria, anche indiretta e per il tramite di una propria società in house quotata, resta tenuta agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5 del T.U.S.P., con trasmissione della delibera all’AGCM e alla Corte dei conti. L’art. 21-bis della legge n. 287/1990 legittima l’Autorità a proporre, oltre all’azione di annullamento, anche l’azione avverso il silenzio e la condanna a provvedere.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da cinquantuno Comuni e operante in regime di in house providing nei servizi idrici e rifiuti, ha emesso strumenti finanziari quotati ed è quindi qualificabile come società quotata. Sua controllata ha acquisito l’intero capitale di un’altra società, internalizzando l’attività di relining delle canalizzazioni.
L’AGCM ha contestato la mancata adozione e trasmissione delle delibere di approvazione dell’operazione, emettendo un parere motivato. I Comuni soci hanno risposto negativamente, ritenendosi esonerati dagli obblighi del Testo unico. L’Autorità ha proposto ricorso per accertare l’inerzia, condannare l’ente a provvedere e annullare la nota di riscontro negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. All’art. 21-bis della legge n. 287/1990 va riconosciuta una legittimazione straordinaria che abilita l’Autorità a esperire tutte le azioni del processo amministrativo, compresa quella avverso il silenzio, a fronte dell’inadempimento di obblighi posti a tutela della concorrenza. L’assenza di un rimedio contro i comportamenti omissivi lascerebbe l’ente libero di sottrarsi ai controlli semplicemente non deliberando, esito incompatibile con la natura di interesse pubblico preminente della tutela concorrenziale.
Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., che riserva l’applicazione del decreto alle società quotate «solo se espressamente previsto». Applicando il criterio letterale, il Collegio ha escluso che la clausola possa estendersi alle amministrazioni socie: la norma menziona le sole società e, trattandosi di disposizione derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione. La deroga concerne le norme che hanno come destinatarie dirette le società, non quelle indirizzate alle amministrazioni.
Il percorso argomentativo è completato dal richiamo alla delega della legge n. 124/2015, che ha imposto la distinzione tra tipi societari anche in base alla quotazione, senza però differenziare gli adempimenti a carico delle amministrazioni socie. Da qui la conclusione che la natura della società partecipata non incide sugli obblighi del socio pubblico.
Il principio si rafforza quando l’acquisto indiretto sia perfezionato da una società in house. Pur essendo quotata, tale società conserva il proprio statuto di organismo a controllo analogo dei Comuni soci. L’acquisizione di nuove partecipazioni, sia pure indirette, costituisce decisione significativa che non può essere assunta autonomamente dalla società, ma deve essere deliberata dagli enti locali con la motivazione dell’art. 5 del T.U.S.P..
Il ricorso è stato pertanto accolto: dichiarata l’illegittimità dell’inerzia, annullata l’eventuale nota di riscontro negativo e condannato il Comune ad adottare, entro sessanta giorni, la delibera analiticamente motivata e a trasmetterla all’Autorità. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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