Obblighi TUSP sulle partecipazioni indirette delle società quotate in house (TAR Veneto n. 118 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del T.U.S.P. rivolte alle pubbliche amministrazioni socie trovano applicazione anche quando la partecipazione sia detenuta o acquisita per il tramite di una società quotata. La clausola dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui il decreto si applica alle società quotate solo se espressamente previsto, riguarda le norme che hanno come destinatarie dirette tali società e non esonera le amministrazioni dagli obblighi ad esse indirizzati. Ne consegue che l’acquisto, anche indiretto, di una partecipazione societaria da parte di una società in house controllata da una quotata impone agli enti locali soci l’adozione di un atto deliberativo analiticamente motivato ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. e la sua trasmissione all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti.

Il Fatto

Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da cinquantuno enti locali e operante secondo il modello dell’in house providing, ha emesso strumenti finanziari quotati con continuità dal 2014 ed è quindi qualificabile come società quotata. Una sua controllata ha acquisito l’intero capitale sociale di un’ulteriore società, internalizzando così l’attività di relining delle canalizzazioni fognarie.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, acquisite informazioni sull’operazione, ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, contestando agli enti soci la mancata adozione e trasmissione delle deliberazioni previste dal T.U.S.P. Quarantadue Comuni hanno riscontrato negativamente; nove, tra cui quello resistente, sono rimasti silenti. L’Autorità ha quindi agito avverso l’inerzia dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. La legittimazione straordinaria riconosciuta all’Autorità dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990 non è circoscritta all’azione di annullamento, ma si estende, in forza del principio di atipicità delle azioni, anche al rimedio avverso il silenzio. Il parere motivato integra un atto sostanziale di diffida, la cui inosservanza legittima l’iniziativa giudiziale.

Quanto all’interesse ad agire, la Corte ha escluso che l’inefficacia del contratto di acquisto sancita dall’art. 8, comma 2, del T.U.S.P. privi di utilità l’atto deliberativo tardivo. La norma disciplina gli effetti del contratto e non limita il potere dell’Autorità di contestare l’inerzia a monte.

Nel merito, il punto centrale è l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Applicando il criterio letterale, richiamato anche dalla Adunanza Plenaria n. 1 del 2025, il Collegio ha osservato che la clausola si riferisce alle sole società quotate, senza alcuna menzione delle amministrazioni. Essa pertanto non dispensa gli enti locali dagli obblighi loro imposti dagli artt. 5, 7 e 8.

La Corte ha poi valorizzato la legge delega n. 124/2015, che ha differenziato la disciplina per tipo societario senza prevedere deroghe agli adempimenti a carico delle amministrazioni socie. La natura della società partecipata resta quindi irrilevante rispetto agli obblighi degli enti.

Il principio si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house. Pur quotata, tale società conserva la propria natura e resta soggetta al controllo analogo dei Comuni soci. L’acquisizione di nuove partecipazioni indirette costituisce decisione significativa che non può essere assunta autonomamente dalla società, ma deve essere deliberata dagli enti soci con la motivazione analitica richiesta.

Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dell’inerzia del Comune resistente e lo ha condannato ad adottare, entro sessanta giorni, l’atto deliberativo analiticamente motivato e a trasmetterlo all’Autorità. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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